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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/17

(33) È necessario che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i

loro compiti nella lotta contro il terrorismo e altre forme di crimine. L’accesso al VIS delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol è stato disciplinato dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio. Tale decisione dovrebbe essere integrata nel regolamento (CE) n. 767/2008 per essere allineata all’attuale quadro del trattato.

(34) L’accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per identificare le persone che

hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, a reati di terrorismo o al traffico di droga. Pertanto è opportuno che siano a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell’Europol anche i dati del VIS relativi ai soggiorni di lunga durata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

(35) Poiché Europol svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel

settore dell’investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all’analisi e all’investigazione di attività criminali su scala europea, è opportuno che l’accesso attuale di Europol al VIS nel quadro delle sue funzioni sia codificato e semplificato, tenuto conto anche dei recenti sviluppi del quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(36) L’accesso al VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi costituisce

un’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nel VIS. Ogni ingerenza di questo tipo deve essere effettuata in conformità della legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente da consentire alla persona di adeguare il proprio comportamento, e che deve tutelare la persona dall’arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza la portata del potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio. In una società democratica qualunque ingerenza nei diritti fondamentali è possibile solo se necessaria per proteggere un interesse legittimo e proporzionato e se è commisurata all’obiettivo legittimo da perseguire.

(37) Il regolamento (UE) 2019/817 prevede la possibilità, per l’autorità di polizia di uno Stato membro appositamente

autorizzata dalla legislazione nazionale, di identificare una persona mediante i dati biometrici acquisiti durante una verifica d’identità. Esistono tuttavia circostanze specifiche in cui può essere necessario identificare una persona nel suo stesso interesse. È quanto accade in caso di ritrovamento di una persona scomparsa, rapita o identificata come vittima della tratta. In questi casi alle autorità di contrasto dovrebbe essere dato rapido accesso ai dati del VIS per un’identificazione rapida e affidabile della persona, senza obbligo di soddisfare tutti i requisiti e le garanzie aggiuntive previste per l’accesso ai fini del contrasto.

(38) Il confronto di dati sulla base di un’impronta digitale latente, ossia di una traccia dattiloscopica che potrebbe essere

rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nell’ambito della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un’impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nel VIS, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l’autore o la vittima di un reato possano essere registrati nel VIS, dovrebbe rappresentare per le autorità di contrasto uno strumento utilissimo per la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l’unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte digitali latenti.

(39) È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso centrale attraverso cui sono

inoltrate le richieste di accesso ai dati del VIS, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale accesso ai fini specifici della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

(40) Le richieste di accesso ai dati conservati nel sistema centrale del VIS dovrebbero essere presentate dalle unità

operative in seno alle autorità designate al punto di accesso centrale e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere accesso ai dati del VIS non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. I punti di accesso centrale dovrebbero agire in piena indipendenza dalle

(13) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).