Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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Compendio

Il presente rapporto si riferisce all’approvazione e alla trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/113 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS) e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS nonché sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione al fine di consentire all’Amministrazione federale delle dogane (AFD), in veste di autorità di perseguimento penale della Confederazione, di consultare il CIR e ottenere i dati dei sistemi dell’UE sui quali il CIR si fonda (sistema d’entrata e d’uscita [EES], sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi [ETIAS], VIS).

Situazione iniziale

Con i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 si rinnova il sistema di informazione visti al fine di adeguarlo alle nuove sfide della politica in materia di visti, di frontiere e di sicurezza. Questi regolamenti sono stati notificati alla Svizzera in data 8 luglio 2021. Per il recepimento e la trasposizione dei due regolamenti la Svizzera ha un termine di due anni al massimo. Questo termine decade in data 8 luglio 2023.

VIS (progetto 1)

Nel 2011 è stato introdotto il sistema d’informazione visti (VIS), ossia la soluzione tecnica che agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l’asilo e la migrazione a verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di Paesi terzi soggetti all’obbligo del visto. Tramite il VIS, che collega i consolati degli Stati Schengen nel mondo e tutti i loro valichi di frontiera esterni, vengono stabilite corrispondenze biometriche (immagine del viso e impronte delle dieci dita) ai fini dell’identificazione e della verifica.

Poiché queste misure costituiscono degli sviluppi dell’acquis di Schengen, anche la Svizzera può beneficiarne. Esse contribuiscono a migliorare la sicurezza all’interno dello spazio Schengen e lungo le frontiere esterne, agevolano il diritto dei viaggiatori in regola di attraversare le frontiere esterne, circolare liberamente e stabilirsi nello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne, e facilitano la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.

La maggior parte delle modifiche è di natura tecnica, ad esempio il collegamento del VIS ai sistemi IT esistenti e futuri. Le modifiche apportate ampliano solamente in misura molto limitata lo scopo e la funzionalità del VIS nonché le relative responsabilità.

L’insieme delle modifiche può essere sintetizzato come segue:

abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori da 12 a 6 anni ed esenzione da tale obbligo per le

persone maggiori di 75 anni;

registrazione nel VIS dei dati nazionali relativi ai visti, compresi i dati biometrici, nonché dei diversi documenti di soggiorno

(permessi di soggiorno e carte di legittimazione) ora anche per soggiorni di lunga durata e garanzia dell’interoperabilità in relazione a tali dati;

estensione degli scopi del VIS affinché permetta anche di agevolare il ritorno di persone che non soddisfano le condizioni per

l’entrata e il soggiorno nello spazio Schengen;

conservazione nel VIS della copia dei documenti di viaggio di richiedenti di un visto Schengen;

adeguamento dell’accesso ai dati del VIS per le autorità nazionali di prevenzione delle minacce e di perseguimento penale nonché

per Europol, e accesso esteso per le autorità del settore dell’asilo;

rilevamento diretto delle immagini del volto;

allestimento di un portale per le società di trasporto ai fini della verifica delle autorizzazioni ai viaggi;

potenziamento di altri componenti tecnici (VISMail, introduzione di indicazioni di scarsa qualità dei dati).

L’attuazione di queste innovazioni richiede adeguamenti nella LStrI, nella legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) e nella legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP).