Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Modifica della LStrI (progetto 2)
L’AFD è sia autorità competente per il controllo al confine1 sia autorità di perseguimento penale della Confederazione2. Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale l’AFD chiede l’accesso ai dati del sistema europeo d’ingressi e uscite EES, del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS, del sistema di informazione sui visti VIS nonché la facoltà di consultare l’archivio comune di dati di identità (CIR). Gli accessi necessari per l’adempimento dei compiti di autorità competente per il controllo al confine sono già previsti nella trasposizione3 dei diversi regolamenti UE.
Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 22 dei regolamenti IOP, l’AFD ha già chiesto nel quadro della consultazione relativa al recepimento e alla trasposizione delle basi legali volte a istituire l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE nei settori frontiere, migrazione e polizia (regolamenti [UE] 2019/8174 e [UE] 2019/8185; regolamenti IOP) l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS e la facoltà di consultare il CIR. Allo scopo di avere più tempo per chiarire ancora ultimi dettagli giuridici e poiché i partecipanti alla consultazione non hanno potuto esprimersi in merito si è deciso di trattare la questione dell’accesso dell’AFD al CIR nel quadro del progetto sull’interoperabilità e di prevedere i necessari adeguamenti nel quadro del recepimento e della trasposizione dei presenti progetti VIS.
L’accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS nonché la facoltà di consultare il CIR sono, conformemente ai regolamenti UE6, limitati ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. In virtù degli articoli 95 e 96 della legge sulle dogane7, l’AFD ha nel suo insieme un mandato legale nel settore della prevenzione di reati terroristici nonché nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo8. Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale è in particolare direttamente competente per l’individuazione e l’investigazione di altri reati gravi.
Con l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS e con la facoltà di consultare il CIR l’AFD in quanto autorità di perseguimento penale avrebbe – analogamente alle altre autorità di perseguimento penale federali, cantonali e comunali, che già hanno tale accesso
– la possibilità, mediante una procedura di consultazione del CIR a due tappe, di appurare in una prima fase se una persona è registrata nei suddetti sistemi (riscontro positivo o negativo). Se il riscontro è positivo, in una seconda fase l’AFD otterrebbe, in seguito a una sua richiesta motivata alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol (CO fedpol) in qualità di punto d’accesso centrale in Svizzera, i dati disponibili nel pertinente sistema di informazione dell’UE. Nella sua funzione di autorità competente per il controllo al confine l’AFD può ottenere queste informazioni direttamente in un’unica fase per identificare una persona consultando il CIR (procedura a una tappa). Le informazioni in tal modo ottenute possono tuttavia essere utilizzate soltanto per lo scopo previsto e non nel quadro di una procedura penale doganale.
Senza la facoltà di consultare il CIR e l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS l’AFD non può o può solo parzialmente assolvere il suo mandato legale nel settore del perseguimento penale. Affinché non si crei una lacuna nella sicurezza interna della Svizzera, è necessario concedere all’AFD in veste di autorità di perseguimento penale la facoltà di consultare il CIR e l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS - al pari delle altre autorità di perseguimento penale federali, cantonali e comunali. Nel presente contesto va sottolineato che questa misura non amplia le competenze dell’AFD.
Al fine di permettere all’AFD in veste di autorità di perseguimento penale di fare ricerche nel CIR e di ottenere dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS è necessario modificare la LStrI.
1Cfr. art. 94–96 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0).
2Art. 4 lett. c della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71)
3Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali
per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2019 3819.
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2020 6963.
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2020 7081.
4Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i
sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
5Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i
sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.
6Art. 32 del regolamento (UE) n. 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di in-
gressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; art. 52 del Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; art. 3 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) e art. 22 dei regolamenti IOP.
7 RS 631.0
8 Art. 95 cpv. 1bis LD