Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Introduzione
Il presente rapporto comprende due progetti: il primo (cfr. n. 2) concerne il recepimento e la trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/11349 e (UE) 2021/113310 ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS) e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS . Si tratta di due sviluppi dell’acquis di Schengen.
Il secondo progetto (cfr. n. 3) concerne una modifica della LStrI, indipendente dai due sviluppi dell’acquis di Schengen, che prevede che l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale ottenga la facoltà di consultare il CIR nonché l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.
Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 22 dei regolamenti IOP, l’AFD ha già chiesto la facoltà di consultare il CIR e l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS nel quadro della consultazione relativa al recepimento e alla trasposizione delle basi legali volte a istituire l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE nei settori frontiere, migrazione e polizia (regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818; regolamenti IOP). Allo scopo di avere più tempo per chiarire ancora ultimi dettagli giuridici e poiché i partecipanti alla consultazione non hanno potuto esprimersi in merito si è deciso di trattare la questione dell’accesso dell’AFD al CIR nel quadro del progetto sull’interoperabilità e di prevedere i necessari adeguamenti nel quadro del recepimento e della trasposizione dei presenti progetti VIS.
2 Recepimento e trasposizione dei regolamenti UE (progetto 1)
2.1 Situazione iniziale
2.1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
Nel quadro dell’Accordo di associazione a Schengen (AAS)11, la Svizzera s’impegna in linea di principio a recepire tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). In questo contesto il recepimento di un nuovo atto giuridico avviene attraverso una procedura speciale, comprendente la notifica dello sviluppo da parte dei competenti organi UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.
Il presente rapporto (progetto 1) concerne il recepimento e la trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle pertinenti condizioni per l’accesso ad altri sistemi di informazione dell’UE per scopi inerenti al VIS.
2.1.2 Svolgimento dei negoziati
In base all’articolo 4 AAS, la Svizzera è autorizzata, nell’ambito del suo diritto di partecipazione all’elaborazione dell’acquis di Schengen, a partecipare ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE. In particolare, la Svizzera può esprimere il proprio parere e avanzare suggerimenti.
I due suddetti regolamenti sono il frutto di negoziati condotti per circa due anni a Bruxelles in seno ai competenti gruppi di lavoro del Consiglio e del gruppo di lavoro «Visti» (livello peritale), tra i consiglieri dei settori Giustizia e Affari interni (Consiglieri GAI), e in seno al Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni (Consiglio GAI, livello ministeriale). Tutti questi organi si sono riuniti sotto forma di comitati misti (formato COMIX), vale a dire in presenza di rappresentanti degli Stati associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. In occasione di queste riunioni i rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni hanno presentato attivamente i propri punti di vista in merito a questi progetti di regolamento. La decisione formale è stata presa dai competenti organi dell’UE. Il Parlamento europeo ha approvato i regolamenti in data 7 luglio 2021, il Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2021. La firma è stata apposta in data 7 luglio 2021.
2.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen: l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione degli atti che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen. La Svizzera si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. La relativa decisione viene notificata all’UE entro 30 giorni dall’adozione dell’atto giuridico da parte dei competenti organi dell’UE.
La notifica di un atto giuridico da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che rappresenta per la Svizzera un trattato internazionale. A seconda del contenuto dell’atto UE da recepire, l’approvazione di tale trattato è di competenza del Consiglio federale o del Parlamento (e del Popolo nell’ambito del referendum facoltativo).
Se l’Assemblea federale è competente o se il recepimento impone adeguamenti legislativi, nella sua nota di risposta il Consiglio federale deve informare l’UE del fatto che, sul piano giuridico, la Svizzera potrà essere vincolata dallo sviluppo in questione soltanto «previo
9 Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS), GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.
10 Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE)2018/1862, (UE)2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.
11 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.31.