Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

dovrebbero implicare un certo fabbisogno supplementare in materia di personale, che tuttavia non può essere quantificato in maniera precisa e affidabile. Sarà rilevato, motivato e proposto in dettaglio nel messaggio.

Nuovi compiti dell’unità nazionale ETIAS

Analogamente, l’unità nazionale ETIAS avrà compiti supplementari nel caso in cui una persona che figura nel C-VIS genera una corrispondenza con l’elenco di controllo ETIAS (art. 108c cpv. 3 LStrI). Il numero di casi non può essere quantificato per il momento.

Comunicazione di dati del C-VIS alle autorità giudiziarie

La comunicazione di dati del C-VIS da parte della SEM alle autorità giudiziarie competenti per proteggere le persone vulnerabili e dar seguito a perseguimenti penali in questo quadro non dovrebbe comportare ripercussioni importanti in termini di personale (art. 109eter cpv. 2 LStrI). Questi nuovi compiti rientrano nell’assistenza amministrativa e non dovrebbero richiedere personale supplementare.

Ripercussioni sull’effettivo del personale per fedpol

Ufficio SIRENE

L’ufficio SIRENE di fedpol riceverà determinate informazioni supplementari in caso di segnalazioni nel SIS, il che può implicare uno scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen (art. 9septies del regolamento (UE) 2021/1134). Si tratta delle segnalazioni effettuate ai fini del ritorno, dell’arresto o dell’estradizione, relative a persone vulnerabili o ricercate nel quadro di un procedimento giudiziario nonché a persone od oggetti nel quadro di un controllo discreto. Questi diversi compiti corrispondono a quelli previsti dai regolamenti (UE) 2018/1862, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1860.

La Centrale operativa e d’allarme di fedpol

La Centrale operativa e d’allarme di fedpol ha nuovi compiti relativi all’utilizzo di dati del C-VIS per procedere a una segnalazione al SIS al fine di impedire a persone vulnerabili di viaggiare (art. 109etercpv. 1 LStrI, art. 22octodeciesdel regolamento (UE) 2021/1134). La Centrale operativa e d’allarme di fedpol dovrà fornire in maniera sicura i dati del C-VIS alle polizie cantonali competenti per tali segnalazioni nel SIS.

Lo sviluppo del C-VIS genererà per fedpol (ufficio SIRENE, Centrale operativa e d’allarme e Divisione identificazione biometrica) un onere supplementare al momento non ancora valutabile. Il fabbisogno di personale non può dunque essere quantificato in maniera affidabile. Sarà rilevato, motivato e proposto in dettaglio con il messaggio.

Ripercussioni sull’effettivo del personale per la Direzione consolare e le rappresentanze svizzere all’estero (DFAE)

In generale, i consolati e le ambasciate dovranno effettuare determinate verifiche nell’ambito del rilascio di visti C. Dovranno essere verificati tutti i riscontri positivi nelle banche dati del settore migratorio (ETIAS, eccettuato l’elenco di controllo, EES e in futuro Eurodac). Le verifiche delle segnalazioni SIS ai fini del ritorno o del respingimento e divieto di soggiorno, oppure a causa di un documento di viaggio abusivo o ricercato, rimangono di competenza delle autorità preposte alle procedure di rilascio dei visti (SEM, Cantoni e DFAE) o dei permessi di soggiorno. Eurodac, tuttavia, non è consultato nel quadro del rilascio di visti per soggiorni di lunga durata o titoli di soggiorno (carta di legittimazione compresa).

Per le procedure di rilascio di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di dimora, occorre sottolineare che in veste di autorità designata per il VIS la SEM effettuerà una valutazione dei rischi in materia di sicurezza soltanto nel caso delle segnalazioni di persone ricercate ai fini dell’arresto o dell’estradizione o se il documento di viaggio figura nel TDAWN di Interpol. Non si può quindi escludere a priori l’esistenza di un fabbisogno di personale supplementare nel quadro del rilascio della carta di legittimazione del DFAE. Questo fabbisogno supplementare dovrebbe tuttavia rimanere modesto date le verifiche già effettuate nel quadro del rilascio dei visti.

Le informazioni ottenute grazie all’interrogazione delle diverse banche dati sono tutte elementi supplementari da prendere in considerazione nell’ambito delle procedure nazionali relative ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno. Per la Svizzera, tuttavia, il regolamento (UE) 2021[…] non comporta alcuna prescrizione obbligatoria per quanto riguarda l’esito di una procedura.

2.8.2 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per i Cantoni

Cantoni in quanto autorità competenti per il rilascio di visti e titoli di soggiorno

Con l’ampliamento del campo di applicazione del VIS ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di dimora, gli uffici cantonali della migrazione e il DFAE trasmetteranno dati al CS-VIS attraverso il punto di accesso centrale. Di conseguenza occorre creare l’accesso ai dati del C-VIS per queste autorità che rilasciano visti per soggiorni di lunga durata e permessi di dimora (incl. le carte di legittimazione) per il territorio nazionale. Gli adeguamenti dei sistemi per l’utilizzo dell’accesso al C-VIS necessari a causa delle modifiche previste e gli adeguamenti dei processi collegati rientrano nella responsabilità di queste autorità. Comporteranno da un lato nuovi compiti e dall’altro una mole di lavoro supplementare.

In determinati casi le autorità cantonali della migrazione competenti in materia di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di dimora dovranno esaminare i riscontri positivi rilevati con l’invio dei dati dei richiedenti al C-VIS. In certi casi rientranti nel settore della polizia, la SEM interverrà in veste di autorità specializzata ed effettuerà le verifiche richieste (cfr. n. 2.6.1). In presenza di corrispondenze con l’elenco di controllo ETIAS, questo compito sarà assunto dall’unità nazionale della SEM. Queste deleghe consentiranno di ridurre il carico di lavoro delle autorità cantonali.

Vantaggi dell’interoperabilità

Al momento di decidere il rilascio o la proroga di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di dimora, in futuro il C-VIS effettuerà automaticamente una serie di controlli tramite l’ESP quale componente dell’interoperabilità. L’autorità preposta al rilascio del documento dovrà approfondire tutti i riscontri positivi in conformità con la vigente legislazione UE e del rispettivo Stato membro.