Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
– regolamento (UE) 2019/81735 (di seguito regolamento «IOP frontiere»);
– regolamento (UE) 2018/186236 (di seguito regolamento «SIS polizia»);
– regolamento (UE) 2019/81837 (di seguito regolamento «IOP polizia»);
Si tratta di regolamenti UE già recepiti dalla Svizzera come sviluppi di Schengen o per i quali è in corso la procedura di recepimento. Il recepimento dei presenti regolamenti UE deve pertanto avere luogo mediante scambio di note.
Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (cfr. punto 9.1). L’11 agosto 2021 la Svizzera ha informato l’UE nelle sue note di risposte che il recepimento degli sviluppi potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l’eventuale referendum.
Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono stati soddisfatti, la Svizzera ne informa per scritto immediatamente il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario.
La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell’acquis di Schengen da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Schengen e pertanto anche della cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD38).
Siccome i regolamenti modificativi ETIAS sono stati notificati alla Svizzera già il 29 giugno 2021, ossia prima dell’adozione formale avvenuta il 7 luglio 2021 nella fattispecie è giustificato (nonostante la notifica anticipata) far decorrere il termine di due anni per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE soltanto dal 7 luglio
35Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019,
che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
36Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre
2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
37Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019,
che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.
38Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo
ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;