Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen: in un primo momento l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.

I due regolamenti UE da recepire sono giuridicamente vincolanti. Inoltre vengono modificati i seguenti otto regolamenti UE rilevanti ai fini Schengen:

– regolamento (UE) 2018/124030 (di seguito regolamento ETIAS);

– regolamento (CE) n. 767/200831 (di seguito regolamento VIS);

– regolamento (UE) 2017/222632 (di seguito regolamento EES);

– regolamento (UE) 2018/186033 (di seguito regolamento «SIS rimpatrio»);

– regolamento (UE) 2018/186134 (di seguito regolamento «SIS frontiere»);

30Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre

2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

31Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,

concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 60– 81.

32Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre

2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

33Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre

2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

34Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre

2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.