Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

4.1.1 Modifiche del regolamento ETIAS (art. 1)

Art. 3 par. 1 n. 28 (nuovo)

L’articolo 3 del regolamento ETIAS contiene diverse definizioni; al numero 28 è aggiunta la definizione di «altri sistemi di informazione UE» che include l’elenco degli attuali sistemi d’informazione dell’UE nel settore della migrazione (EES, VIS, SIS, Eurodac) nonché l’ECRIS-TCN.

Art. 4 lett. e ed e bis (nuovo)

Nell’articolo 4, che elenca gli obiettivi dell’ETIAS, viene modificata la lettera e e aggiunta la lettera ea. Nella lettera e viene aggiunto il sostegno agli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio. La nuova lettera ea menziona il sostegno agli obiettivi dell’EES.

Art. 6 par. 2 lett. d bis (nuovo)

L’articolo 6 paragrafo 2 disciplina il sistema d’informazione ETIAS costituito, tra l’altro, da un sistema centrale per il trattamento dei dati delle domande, da un’interfaccia nazionale in ogni Stato Schengen, nonché da un’infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale ETIAS e i sistemi d’informazione di cui all’articolo 11 (par. 2). La nuova lettera da, a integrazione della lettera d, stabilisce che il sistema d’informazione ETIAS contiene un’infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale ETIAS e il sistema centrale EES.

Art. 7 par. 2 lett. a e par. 4 (nuovo)

L’unità centrale ETIAS, istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito Frontex), è operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette (art. 7 regolamento ETIAS) e i suoi compiti sono disciplinati alle lettere a-n del paragrafo 2.

Alla lettera a viene cancellato il rimando all’elenco di controllo ETIAS. Secondo il nuovo paragrafo 4 l’unità centrale ETIAS presenta relazioni periodiche alla Commissione nonché a eu-LISA in merito ai falsi riscontri positivi generati durante le verifiche automatizzate.

Art. 11 Interoperabilità con gli altri sistemi d’informazione dell’UE e i dati

Europol

Viene sostituito l’articolo 11. Al fine di assicurare l’interoperabilità dell’ETIAS con gli altri sistemi d’informazione dell’UE e le banche dati, l’interrogazione automatizzata dei rispettivi sistemi nel quadro del trattamento automatizzato dei dati contenuti nella domanda sarà effettuata attraverso il portale di ricerca europeo (ESP, par. 1; riguardo all’ESP v. punto 1.2).

Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati contenuti nella domanda con il VIS, verificando se è presente una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per