Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
il soggiorno breve riguardante il richiedente. Al fine di consentire questa interrogazione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare il VIS utilizzando l’ESP con i dati di identità di cui alle lettere a-i e i dati dei documenti di viaggio (lett. j) (par. 2).
Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati pertinenti, tra gli altri, con l’EES per verificare se il richiedente è attualmente segnalato nell’EES come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato. Inoltre nell’EES si verifica se il richiedente è stato oggetto di respingimento nello spazio Schengen. Al fine di consentire questa interrogazione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare l’EES utilizzando l’ESP con i dati di identità di cui alle lettere a-j e i dati dei documenti di viaggio (lett. k) (par. 3).
Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati pertinenti, tra gli altri, con il SIS e verificherà se:
– il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno oppure ai fini del rimpatrio, oppure, nel caso di minorenni, se la persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale del richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno;
– il documento di viaggio utilizzato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;
– il richiedente o, nel caso sia minorenne, la persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale del richiedente, è oggetto di una segnalazione nel SIS come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione;
– il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS di persona scomparsa;
– il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario;
– il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico.
Al fine di consentire questa interrogazione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare il SIS utilizzando l’ESP con i dati di identità di cui alle lettere a-k dei paragrafi 4 e 5 nonché i dati dei documenti di viaggio (lett. l) e, nel caso di minori, i dati di identità della persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale (lett. m) (par. 4 e 5).
Inoltre, utilizzando l’ESP il sistema centrale ETIAS confronta con l’ECRIS-TCN i dati pertinenti riportati nel paragrafo 6. Tuttavia, non essendo rilevante ai fini Schengen questo paragrafo non è vincolante per la Svizzera.
Infine il sistema centrale ETIAS confronta, utilizzando l’ESP, i dati pertinenti con i dati dell’Europol e verifica se i dati contenuti nella domanda corrispondono ai dati salvati nelle banche dati Europol (par. 7).
In caso di riscontri positivi, sino alla conclusione della procedura manuale l’ESP concede all’unità centrale ETIAS un accesso temporaneo, in modalità di sola lettura, ai risultati delle verifiche automatizzate. Tale accesso non riguarda i riscontri positivi