Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

Viene altresì istituita l’interoperabilità tra il sistema di informazione ETIAS, gli altri sistemi d’informazione UE e i dati Europol e Interpol. Al fine di agevolare il confronto tra l’ETIAS e gli altri sistemi d’informazione UE, i dati personali vengono inseriti e salvati allo stesso modo in tutti i pertinenti sistemi d’informazione UE.

Infine vengono integrate nei rispettivi regolamenti UE le modifiche tecniche necessarie per l’istituzione completa dell’ETIAS a seguito dei regolamenti UE concernenti l’EES, l’ECRIS-TCN e il SIS nel frattempo approvati. Non costituendo uno sviluppo di Schengen, le modifiche riguardanti l’ECRIS-TCN non sono rilevanti per la Svizzera. In vista dell’esame delle domande ETIAS, nel SIS verrà integrata una nuova categoria di segnalazioni per i controlli di indagine. Inoltre le autorizzazioni ai viaggi ETIAS devono poter essere revocate, ad esempio nel caso di segnalazioni SIS relative al rifiuto di ingresso e di soggiorno. Deve essere altresì stabilito il collegamento tecnico tra l’EES e l’ETIAS. Ad esempio al momento della creazione o dell’aggiornamento della cartella di ingresso/uscita o della cartella relativa al respingimento, l’EES deve poter interrogare automaticamente il sistema centrale ETIAS e importare automaticamente da questo i relativi dati.

Le modifiche contenute nei due regolamenti ETIAS si ripercuotono complessivamente su altri nove regolamenti UE, otto dei quali sono già stati notificati alla Svizzera come sviluppi di Schengen (si veda in merito il capitolo 1). Il nono regolamento UE concerne le modifiche del regolamento (UE) 2019/816 in riferimento all’ECRIS-TCN.

Il presente progetto non tratta l’accesso all’ETIAS da parte delle autorità competenti per il rilascio dei visti, previsto nel regolamento VIS riveduto, e nemmeno i contenuti dell’attuale revisione del regolamento Eurodac nel quadro del pacchetto sulla migrazione dell’UE del 23 settembre 2021. Poiché attualmente nell’Eurodac sono salvati solamente i dati biometrici e i numeri di identificazione non è possibile effettuare un confronto con l’ETIAS.

Sia il regolamento ETIAS che i nuovi regolamenti UE con le modifiche relative all’ETIAS saranno applicati contemporaneamente.

4 Contenuto dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152

4.1 Regolamento (UE) 2021/1152 (regolamento modificativo ETIAS «frontiere»)

Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» modifica i seguenti regolamenti UE:

– regolamento ETIAS (art. 1);

– regolamento VIS (art. 2);

– regolamento EES (art. 3);

– regolamento «SIS rimpatrio» (art. 4);

– regolamento «SIS frontiere» (art. 5); e

– regolamento «IOP frontiere» (art. 6).