Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
4.1.7 Entrata in vigore delle modifiche (art. 7)
Il regolamento UE entra in vigore nell’UE 20 giorni dopo la sua pubblicazione.
4.2 Regolamento (UE) 2021/1150 (regolamento modificativo ETIAS «polizia»)
Il regolamento modificativo ETIAS «polizia» modifica i seguenti regolamenti UE:
– il regolamento «SIS polizia» (art. 1); e
– il regolamento «IOP polizia» (art. 2).
4.2.1 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862 (regolamento «SIS polizia») (art. 1)
Art. 18 ter (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS Tutti i trattamenti dei dati effettuati nell’ambito della consultazione del SIS da parte dell’unità centrale ETIAS o delle NES devono essere registrati sia nel SIS che nell’ETIAS.
Art. 44 par. 1 lett. h (nuovo)
L’articolo 44 designa le autorità che possono accedere alle segnalazioni contenute nel SIS conformemente al regolamento «SIS polizia». Nell’ambito del recepimento e della trasposizione delle nuove basi legali concernenti l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS, l’accesso a tutte le segnalazioni del SIS è stato ora concesso alle autorità nazionali incaricate di verificare le condizioni e di prendere decisioni sull’ingresso per soggiorni di lunga durata e sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi nonché sull’identificazione delle persone che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati Schengen.47
Ora la NES può accedere alle segnalazioni ai fini del trattamento manuale delle domande ETIAS, inserite nel SIS conformemente al regolamento «SIS polizia».
Art. 49 bis (nuovo) Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati contenuti nel SIS Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell’unità centrale ETIAS di accedere ai dati del SIS necessari ai fini dell’esercizio dei propri compiti.
Qualora i dati registrati nell’ETIAS corrispondano a una segnalazione nel SIS oppure persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES (par. 2).
47 FF 2020 3117, 3145