Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

Qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno, il sistema centrale del SIS trasmette al sistema centrale ETIAS utilizzando l’ESP, ai fini della verifica dell’eventuale corrispondenza della nuova segnalazione a un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, i seguenti dati personali:

– cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias» (art. 20 par. 2 lett. a-d);

– luogo di nascita (art. 20 par. 2 lett. f);

– data di nascita (art. 20 par. 2 lett. g);

– genere (art. 20 par. 2 lett. h);

– ogni cittadinanza posseduta (art. 20 par. 2 lett. i);

– categoria dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. s);

– paese di rilascio dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. t);

– numero dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. u);

– data di rilascio dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. v).

4.1.6 Modifica del regolamento «IOP frontiere» (art. 6)

Il regolamento «IOP frontiere» riguarda l’istituzione dell’interoperabilità tra i sistemi d’informazione UE nei settori frontiere e visti.

Art. 72 par. 1 ter (nuovo)

La Commissione europea fissa, mediante atti di esecuzione, la data a decorrere dalla quale i componenti IOP entrano in servizio. Uno dei presupposti per l’entrata in funzione delle singole componenti centrali è l’avvenuto completamento del collaudo generale delle relative componenti centrali in collaborazione con gli Stati Schengen e le agenzie dell’UE. Devono inoltre essere state adottate le disposizioni tecniche e giuridiche per la raccolta e la trasmissione di dati (art. 72 del regolamento «IOP frontiere», art. 68 del regolamento «IOP polizia»). Le singole componenti centrali diventeranno pertanto operative in momenti diversi.

Il nuovo paragrafo 1b prevede che, indipendentemente dal paragrafo 1, in cui sono specificate le condizioni alle quali l’ESP entrerà in esercizio, l’ESP può entrare già in funzione ai fini del trattamento automatizzato delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88 del regolamento ETIAS e che l’ETIAS entri in funzione, attualmente si presume a fine 2022. In tal modo per questo specifico scopo l’ESP potrà entrare in servizio prima di quanto previsto dal messaggio concernente il progetto IOP (entro metà 2023 l’ESP ed entro fine 2023 il MID).46

46 FF 2020 7005, 7024