Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
anche per la consultazione da parte dell’unità centrale ETIAS e per il trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS da parte delle NES.
Art. 46 par. 2 secondo comma (nuovo)
I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 46 riguardano l’obbligo per eu-LISA di conservare una registrazione di tutti i trattamenti di dati effettuati nell’EES.
Il nuovo secondo comma stabilisce che per tutti i trattamenti di dati eseguiti nell’ambito della consultazione dell’EES attraverso l’ETIAS deve essere conservata una registrazione sia nell’ETIAS sia nell’EES.
Allegato III
Viene aggiunto un terzo allegato contenente la tabella delle corrispondenze di cui all’articolo 8 ter.
4.1.4 Modifica del regolamento (UE) 2018/1860 (regolamento «SIS rimpatrio») (art. 4)
Art. 19 Applicabilità del regolamento (UE) 2018/1861
In base all’articolo 19 determinate disposizioni generali relative al SIS contenute nel regolamento «SIS frontiere», si applicano anche al regolamento «SIS rimpatrio» (p. es. periodo di riesame delle segnalazioni, trattamento e protezione dei dati, responsabilità e monitoraggio, statistiche).
L’articolo subisce una modifica puramente formale. A seguito dei presenti sviluppi di Schengen nel regolamento «SIS frontiere» vengono inserite diverse nuove disposizioni: ad alcune di queste rimanda l’articolo 19 (art. 36 bis–36 quater). Per il resto questo regolamento UE non subisce altre modifiche.
4.1.5 Modifica del regolamento «SIS frontiere» (art. 5)
Art. 18 ter (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS
Tutti i trattamenti dei dati effettuati nell’ambito della consultazione del SIS da parte dell’unità centrale ETIAS o delle NES devono essere registrati sia nel SIS che nell’ETIAS.
Art. 34 par. 1 lett. h (nuovo)
L’articolo 34 disciplina l’accesso ai dati contenuti nel SIS per le autorità nazionali competenti. Queste possono consultare nel SIS i dati relativi alle segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nello spazio Schengen per adempiere i compiti seguenti (par. 1):