Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

Art. 17 par. 2 secondo comma (nuovo)

L’articolo 17 del regolamento EES stabilisce quali dati personali dei cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto devono essere inseriti nell’EES.

Il nuovo secondo comma prevede che nella cartella di ingresso/uscita dell’EES siano inseriti anche il numero di domanda ETIAS, la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS e, in caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida.

Art. 18 par. 1 lett. b

L’articolo 18 del regolamento EES stabilisce quali dati personali dei cittadini di paesi terzi respinti devono essere inseriti nell’EES.

Ora per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto sono salvati anche i dati riportati nell’articolo 17 paragrafo 2 del regolamento EES (numero di domanda ETIAS, data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS ecc.).

Art. 25 bis (nuovo) Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati dell’EES

Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell’unità centrale ETIAS di accedere ai dati dell’EES necessari ai fini dell’esercizio dei propri compiti. Qualora sia confermata una corrispondenza tra i dati registrati nell’ETIAS e quelli contenuti nell’EES oppure persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES (par. 2).

Art. 25 ter (nuovo)

Uso dell’EES per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS

Per la consultazione dell’EES la competente NES utilizza gli stessi dati alfanumerici (dati di identità o dei documenti di viaggio) già utilizzati per la verifica automatizzata (par. 1). La consultazione mediante dati biometrici del richiedente non ha luogo poiché non vengono rilevati nell’ETIAS.

A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità di sola lettura; la consultazione è consentita esclusivamente ai fini del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e limitatamente ai dati di cui agli articoli 16–18 del regolamento EES. Si tratta dei dati personali dei titolari di visto e di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto nonché di persone respinte.

Il risultato della consultazione dell’EES è registrato nel fascicolo di domanda ETIAS dal personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS (par. 3).

Art. 28 Conservazione dei dati estratti dall’EES

Il nuovo articolo 28 prevede la possibilità di utilizzare i dati EES, oltre che ai fini dell’esame dei visti e delle relative decisioni (art. 24), ai fini dell’esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione (art. 25), a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri Schengen (art. 26) e a fini di identificazione (art. 27)