Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

– controlli di frontiere, a norma del codice frontiere Schengen43 (lett. a);

– controlli di polizia e doganali (lett. b);

– prevenzione, accertamento, indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi in relazione alla direttiva (UE) 2016/68044 (lett. c);

– esame delle condizioni e dell’adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi sul territorio degli Stati Schengen, di permessi di soggiorno e visti per soggiorni di lunga durata nonché di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, nonché verifiche sui cittadini di Paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (lett. d);

– controllo dell’identità delle persone che chiedono protezione internazionale nella misura in cui le autorità che svolgono i controlli non sono quelle che decidono in merito alla concessione della protezione (lett. e);

– esame della domanda di visto e adozione di decisioni su tali domande, comprese le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto in conformità del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio45 (codice dei visti) (lett. f).

Con la presente modifica viene aggiunta la lettera h secondo cui anche le NES degli Stati Schengen possono accedere al SIS a fine di esame delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Art. 36 ter Accesso ai dati SIS da parte dell’unità centrale ETIAS

Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell’unità centrale ETIAS di accedere ai dati del SIS necessari ai fini dell’esercizio dei propri compiti.

Qualora sia confermata la corrispondenza tra i dati registrati nell’ETIAS e una segnalazione nel SIS o qualora persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES (par. 2).

Art. 36 quater (nuovo) Interoperabilità con l’ETIAS

A partire dalla messa in esercizio dell’ETIAS, oltre che il VIS e l’EES deve essere connesso all’ESP anche il sistema centrale del SIS per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS attraverso l’ESP.

43 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

44 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

45 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.