Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

Art. 50 ter (nuovo) Interoperabilità con l’ETIAS

A partire dalla messa in esercizio dell’ETIAS, oltre che il VIS e l’EES deve essere connesso all’ESP anche il sistema centrale del SIS per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS attraverso l’ESP.

Se, ad esempio, nel SIS viene segnalato un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il sistema centrale del SIS trasmette queste informazioni al sistema centrale ETIAS mediante l’ESP al fine di verificare se per questa nuova segnalazione esiste una corrispondente autorizzazione ai viaggi ETIAS.

4.2.2 Modifica del regolamento «IOP polizia» (art. 2)

Il regolamento «IOP polizia» riguarda l’istituzione dell’interoperabilità tra i sistemi d’informazione UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.

Art. 68 par. 1a (nuovo)

Il nuovo paragrafo 1a prevede che, indipendentemente dal paragrafo 1, in cui sono specificate le condizioni alle quali l’ESP entrerà in esercizio, l’ESP può entrare già in funzione ai fini del trattamento automatizzato delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88 del regolamento ETIAS e che l’ETIAS entri in funzione (si vedano in merito i commenti all’art. 72 par. 1b del regolamento «IOP frontiere»).

4.2.3 Entrata in vigore delle modifiche (art. 7)

Il regolamento UE entra in vigore nell’UE 20 giorni dopo la sua pubblicazione.

5 Punti essenziali del testo di attuazione

5.1 La normativa proposta

Il progetto costituisce un recepimento di sviluppi dell’acquis di Schengen. Per garantirne la trasposizione in Svizzera occorre apportare adeguamenti a leggi federali e, in una seconda fase, anche alle rispettive ordinanze (cfr. punto 5.3).

5.2 Compatibilità tra compiti e finanze

L’introduzione dell’ETIAS e la conseguente trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1150 e 2021/1152 comporta un onere finanziario e di personale per l’Amministrazione federale e i Cantoni, esposto in modo dettagliato nel messaggio del 6 marzo