Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

capoverso 2 rimanda al regolamento «SIS rimpatrio». Questa disposizione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio del nuovo SIS nello spazio Schengen prevista per il primo trimestre 2022.

Poiché il regolamento «SIS rimpatrio» è modificato dal regolamento modificativo ETIAS «frontiere», è necessario adeguare la nota a piè di pagina relativa all’articolo 68e capoverso 2.

Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. bter

Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento EES è stato aggiunto il nuovo articolo 103b LStrI, approvato dal Parlamento il 21 giugno 2019.68 Questo articolo riguarda l’EES e contiene le categorie di dati da trasmettere a questo sistema. Questa disposizione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio del nuovo EES nello spazio Schengen prevista a metà 2022.

Poiché il regolamento EES è stato modificato dal regolamento «IOP frontiere», la nota a piè di pagina relativa all’articolo 103b capoverso 1 doveva essere modificata di conseguenza nel quadro del recepimento e della trasposizione dei regolamenti sull’interoperabilità. Dato che il regolamento modificativo ETIAS comporta una nuova modifica del regolamento EES, la nota a piè di pagina relativa all’articolo 103b capoverso 1 deve essere nuovamente adattata.

Nel capoverso 2 viene inoltre aggiunta la lettera bter. Il capoverso 2 stabilisce quali dati di cittadini di paesi terzi vengono trasmessi dalle autorità svizzere all’EES. Sinora erano previste quattro categorie di dati:

– dati alfanumerici quali ad esempio cognome e nome nonché informazioni sul documento di viaggio e sul visto rilasciato;

– l’immagine del volto della persona che viaggia, rilevata al momento del primo ingresso e salvata nell’EES e che non viene ripresa dal VIS;

– data d’ingresso e d’uscita dallo spazio Schengen e il valico di frontiera;

– i rifiuti d’entrata, registrati anche nell’EES; per la Svizzera si tratta dei rifiuti d’entrata secondo l’articolo 65 LStrI.

A seguito del regolamento modificativo ETIAS «frontiere» nel regolamento EES sono apportate alcune modifiche: nel fascicolo di ingresso/uscita dell’EES vengono registrati anche il numero di domanda ETIAS, la data di scadenza dell’autorizzazione al viaggio ETIAS e, nel caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, gli Stati membri per cui essa è valida (nuovo art. 17 par. 2 secondo comma e art. 18 par. 1 lett. b del regolamento EES, al riguardo v. punto 4.1.3). Per questa ragione viene aggiunta una quinta categoria di dati. Ora sono trasmessi all’EES anche i dati concernenti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS rilasciate, qualora sia obbligatorio essere in possesso di tale autorizzazione.

68 FF 2019 3819