Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

nell’ETIAS. Essendo di tipo materiale, queste modifiche di legge non sono state inserite nelle disposizioni di coordinamento riguardanti il progetto sull’interoperabilità e pertanto sono integrate nel presente progetto.

Art. 108dbisProcedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali generali

I rimedi giuridici contro il rifiuto, l’annullamento o la revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, retti dalla legge federale del 20 dicembre 196869 sulla procedura amministrativa (PA), consentono al richiedente di depositare un ricorso scritto e in forma elettronica dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

Durante l’elaborazione dei processi della procedura di ricorso, è emersa la necessità di adeguarla per ridurre i tempi di lavorazione e rendere le comunicazioni il più semplici e rapide possibile sotto il profilo tecnico.

Per tale ragione nella LStrI sono state previste come lex specialis alla PA e alla LTAF70 (cpv. 1) alcune disposizioni procedurali speciali (art. 108dbis–108dquinquies), descritte di seguito.

Nessuna applicazione dell’articolo 22a PA (cpv. 2)

L’articolo 22a PA disciplina in maniera esaustiva la sospensione dei termini per la procedura nel campo di applicazione della PA. Nella procedura secondo la PA determinati termini stabiliti dalla legge o dall’autorità non decorrono in tre periodi (le cosiddette ferie giudiziarie).

Al fine di concludere in tempi brevi la procedura di ricorso ETIAS non è applicata la sospensione dei termini: questa procedura di ricorso, infatti, non può subire proroghe dovute alle ferie giudiziarie.

Ricorsi anche in inglese e traduzioni del dispositivo della sentenza (cpv. 3 e 4)

In linea di principio i procedimenti si svolgono in una delle quattro lingue ufficiali (art. 33a PA). Nell’ambito della procedura di ricorso ETIAS, è possibile presentare ricorsi e altri atti anche in inglese. La procedura si svolge comunque in una delle lingue nazionali, tuttavia le comunicazioni standard al ricorrente attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS possono avvenire anche in inglese.

I messaggi standard (e-mail) hanno un carattere puramente informativo e servono a comunicare alla parte l’avvenuto caricamento sulla piattaforma dei documenti relativi al procedimento. Nel regolamento d’esecuzione del TAF concernente l’ETIAS verranno integrate le modalità per lo scambio di informazioni (art. 108dtercpv. 2 lett. e AP LStrI).

Le disposizioni procedurali e la sentenza vengono pertanto redatte in una delle quattro lingue ufficiali, tuttavia il dispositivo della sentenza è tradotto anche in inglese se il ricorso è stato presentato in questa lingua. L’eventuale traduzione ha un carattere puramente informativo e come tale deve essere designata; a far fede è la sentenza redatta nella lingua ufficiale.

69 RS 172.021

70 RS 173.32