Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

Art. 103c cpv. 2 lett. d

Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento EES è stato introdotto il nuovo articolo 103c LStrI che disciplina l’inserimento, l’elaborazione e la consultazione dei dati nell’EES. Questa disposizione, come pure il summenzionato articolo 103b, non è ancora in vigore.

Nel capoverso 2 sono elencate le autorità che possono consultare l’EES nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti. Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» assegna il diritto di consultare l’EES ai fini del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, oltre che alle autorità di frontiera, competenti per i visti e per la migrazione, anche al personale debitamente autorizzato delle NES (nuovo art. 9 par. 2 bis in combinato disposto con l’art. 25 ter regolamento EES, al riguardo v. punto 4.1.3) e limitatamente ai dati di cui agli articoli 16–18 del regolamento EES. Si tratta dei dati personali dei titolari di visto e di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto nonché di persone respinte.

Art. 108a cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3

Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS è stato introdotto il nuovo articolo 108a LStrI che disciplina l’ETIAS e stabilisce, tra le altre cose, quali dati dei cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen possono essere memorizzati. Questa disposizione non è ancora in vigore. Secondo la legge vigente, l’ETIAS si applica solo all’ingresso nello spazio Schengen di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

Poiché nell’ambito della preparazione degli atti giuridici terziari e dei regolamenti modificativi ETIAS, la Commissione europea ha specificato che l’ETIAS si applica ai cittadini di paesi terzi esenti dal visto che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non solo di breve ma anche di lunga durata, la frase introduttiva deve essere modificata (al riguardo v. punto 5.3.1). Con la modifica del capoverso 1, chi intende entrare nello spazio Schengen e, ad esempio, non è in grado di esibire un permesso per stranieri valido o un visto (C oppure D) necessita di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il riferimento al soggiorno di breve durata nel capoverso 1 viene cancellato.

Al punto 8.1 del messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen), nel quadro del coordinamento tra l’ETIAS e l’interoperabilità è stabilito che nel nuovo articolo 108a deve essere aggiunto il nuovo capoverso 3. Questo nuovo capoverso specifica i dati che vengono salvati nell’archivio comune di dati di identità (CIR). I dati di identità e quelli relativi ai documenti di viaggio (art. 108a cpv. 1 lett. a nella versione del progetto ETIAS) vengono memorizzati nel CIR. Le informazioni relative alle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS accolte o respinte e i dati dell’elenco di controllo non sono salvati nel CIR e continueranno a essere memorizzati solo