Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

Giudice unico (cpv. 5)

Di regola, il TAF giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Sono di competenza del giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 LTAF). L’articolo 23 capoverso 2 LTAF disciplina le attuali deroghe dal principio della composizione con tre giudici per il settore dell’asilo e delle assicurazioni sociali.

Viene proposta la deroga a tale principio anche per la procedura di ricorso ETIAS. In tal modo anche nei casi in cui i ricorsi sono manifestamente fondati o manifestamente infondati la decisione può essere presa da un giudice unico. Di conseguenza per disciplinare questa nuova deroga è necessaria una modifica dell’articolo 23 capoverso 2 LTAF.

I ricorsi ETIAS riguardano il rifiuto il rifiuto, spesso standardizzato, delle domande d’ingresso nell’area Schengen di persone residenti all’estero non soggette all’obbligo del visto. Ciò richiede un trattamento rapido non solo della domanda da parte della NES, ma anche della procedura di ricorso da parte del TAF. Questa celerità sarebbe molto più probabilmente garantita ricorrendo a un giudice unico anziché a una composizione con tre giudici. Il numero di possibili ricorsi ETIAS è attualmente stimato in circa 400–800 casi all’anno. Con una media di 1200 nuovi casi all’anno, per la sesta corte del TAF, competente in materia, i ricorsi ETIAS comporterebbero un carico di lavoro supplementare del 30–60 per cento all’anno. Senza un incremento del personale, sarebbe quasi impossibile far fronte a questo carico di lavoro aggiuntivo e la durata di tutti gli altri procedimenti concernenti il diritto degli stranieri sarebbe notevolmente prolungata. Per poter quindi valutare in modo tempestivo queste procedure è indispensabile prevedere una deroga. Si prevede che nella prima metà dell’anno, al fine dell’emanazione di sentenze di riferimento e di una prassi consolidata, le sentenze saranno pronunciate quasi esclusivamente da composizioni di tre o addirittura di cinque giudici. Le persone in questione hanno inoltre la possibilità di presentare una nuova domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS in qualsiasi momento e completare così le proprie richieste con nuovi argomenti.

Art. 108dterProcedura di ricorso ETIAS: definizione del canale di trasmis-

sione

Possibilità di presentare i ricorsi anche attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS (cpv. 1)

I ricorsi nell’ambito della procedura ETIAS possono essere presentati, oltre che per posta o attraverso gli altri canali previsti dalla PA, anche attraverso la nuova piattaforma di trasmissione ETIAS del TAF.

Trasmissione al ricorrente o al suo rappresentante (cpv. 2)

La modalità di comunicazione tra il TAF e il ricorrente o il suo rappresentante corrisponde alla modalità utilizzata l’ultima volta da questo. Tuttavia il ricorrente può richiedere l’utilizzo di un diverso canale di comunicazione. Se ad esempio il ricorso è stato trasmesso per posta, il ricorrente può comunque utilizzare per le successive fasi procedurali la piattaforma di trasmissione ETIAS, previa registrazione sulla stessa.