Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

sono verificati dalla NES, per questi ricorsi si può rinunciare alla firma elettronica qualificata. Una disposizione corrispondente è inserita nel capoverso 1.

Nel corso della procedura di registrazione vengono progressivamente rilevati i dati personali e i documenti del ricorrente; in tal modo la sua identità è garantita. Il ricorrente si registra con i propri dati personali: nome e cognome, data di nascita e numero di passaporto. Si rilevano quindi il numero della domanda ETIAS e l’indirizzo e-mail; quest’ultimo infine viene convalidato.

Con l’e-mail convalidata e la password personale il ricorrente effettua il login e carica i propri documenti ETIAS. Gli viene richiesto di pagare l’anticipo sulle spese entro 30 giorni. A pagamento avvenuto i dati forniti vengono confrontati con i dati dell’autorizzazione negata e viene ordinato il dossier preliminare all’autorità inferiore (SEM).

La piattaforma di trasmissione ETIAS e il canale attraverso cui caricare i file sono protetti. Le e-mail inviate dal TAF al ricorrente e viceversa non contengono informazioni personali o dello specifico caso, ma costituiscono solamente un ausilio per il ricorrente. Quest’ultimo, nel corso della procedura di ricorso è tenuto a effettuare il login alla piattaforma di trasmissione ETIAS e tenersi aggiornato sulle ultime comunicazioni.

Nessun recapito (cpv. 2)

L’articolo 11b PA disciplina il recapito a cui le autorità possono inviare notifiche e decisioni alle parti. Anche le persone domiciliate all’estero devono designare un recapito in Svizzera poiché diversamente l’invio di decisioni all’estero, nel rispetto del principio di sovranità del diritto internazionale, deve avvenire attraverso i canali diplomatici o consolari. In base al capoverso 2 dell’articolo 11b PA le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica – tuttavia limitatamente al territorio nazionale e al Principato del Liechtenstein.

Al fine di agevolare le comunicazioni con il ricorrente nell’ambito della procedura ETIAS, il capoverso 2 stabilisce che non è necessario indicare un recapito svizzero e che la notificazione avviene in forma elettronica attraverso la piattaforma messa a disposizione dal TAF. La notificazione è considerata avvenuta nel momento in cui è scaricata dai destinatari.

Anticipo sulle spese mediante carta di credito o bonifico bancario (cpv. 3)

Il TAF addebita al ricorrente un anticipo sulle spese pari ai costi presunti della procedura; il pagamento va effettuato entro un termine adeguato, pena la non entrata nel merito da parte del TAF. Se sussistono motivi particolari, si può rinunciare interamente o in parte a esigere l’anticipo (art. 63 cpv. 4 PA).

Nell’ambito della procedura di ricorso ETIAS, non appena il ricorso ed eventuali altri documenti sono stati caricati sulla piattaforma, il ricorrente è invitato mediante comunicazione standard automatizzata al pagamento di un anticipo sulle spese. Questa comunicazione contiene il termine di pagamento e le conseguenze nel caso non sia effettuato puntualmente. Prima della scadenza del termine deve essere previsto l’invio