Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
di un promemoria attraverso la piattaforma. Il pagamento può avvenire con carta di credito o bonifico bancario.
Il termine per il pagamento di questo anticipo mediante carta di credito o bonifico bancario è considerato rispettato quando l’importo è accreditato puntualmente sul conto bancario del TAF o perlomeno è giunto nella sfera d’influenza del collaboratore della banca o del fornitore di servizi di pagamento designato dall’autorità. Nel caso di bonifici inviati dall’estero, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il ricorrente sostiene inoltre il rischio che l’anticipo sulle spese giunga entro il termine previsto sul conto dell’autorità e che quindi si possa entrare nel merito del suo ricorso. Pertanto non è decisivo soltanto il fatto che l’importo sia stato addebitato sul conto estero prima della scadenza del termine, ma anche che sia stato accreditato sul conto dell’autorità in tempo utile o almeno sia giunto nella sfera d’influenza del collaboratore della banca o del fornitore di servizi di pagamento designato dall’autorità (banca o Posta svizzera) (v. nel dettaglio sentenza 2C_1022/2012 e 2C_1023/2012 del 25 marzo 2013 cons. 6.3 con ulteriori riferimenti)». Non è previsto alcun sollecito; il mancato pagamento comporta la non entrata nel merito del ricorso.
Vi è sempre la possibilità di richiedere il patrocinio gratuito (art. 65 PA); per motivi di trasparenza tale diritto viene comunque menzionato. Il modulo corrispondente è disponibile sul sito web del TAF.
Firma elettronica delle decisioni e delle sentenze (cpv. 4 e 5)
Anche se per i ricorsi non è richiesta, la firma elettronica deve essere apposta per le decisioni e le sentenze del TAF. Per questa ragione il TAF specifica in un regolamento la firma da utilizzare per le decisioni e i ricorsi nonché il formato e la trasmissione; inoltre precisa i requisiti per il pagamento dell’anticipo sulle spese e fissa la data in cui la decisione è considerata notificata. Anche le modalità di archiviazione devono essere specificate.
Art. 108f rubrica e cpv. 3
Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS è stato introdotto il nuovo articolo 108f. Attualmente questa disposizione, che disciplina la comunicazione dei dati ETIAS, non è ancora in vigore. Come l’articolo 108a capoverso 3, anche l’articolo 108f LStrI nella versione del progetto ETIAS avrebbe dovuto essere modificato nel quadro del coordinamento tra l’ETIAS e l’interoperabilità a seguito del recepimento dei regolamenti sull’interoperabilità. Viene aggiunto il capoverso 3 che rimanda all’articolo 110h. A sua volta l’articolo 110h rimanda all’articolo 50 dei due regolamenti UE sull’interoperabilità. Questa norma è analoga a quella applicata all’EES (art. 103d cpv. 3 LStrI nel decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti IOP). Poiché il CIR diventerà parte integrante dell’ETIAS, le disposizioni sulla comunicazione dei dati ETIAS si applicheranno anche ai dati ETIAS registrati nel CIR (dati di identità, dati dei documenti di viaggio e dati biometrici). Essendo di tipo materiale, queste modifiche di legge non sono state inserite nelle disposizioni di coordinamento riguardanti il progetto sull’interoperabilità e pertanto sono integrate nel presente progetto.