Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

Art. 108h Principi

Prima dell’articolo 108h viene aggiunto un nuovo titolo: la nuova sezione 3b (art. 108h–108k AP LStrI) disciplina il sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi (per i dettagli al riguardo v. punto 5.4.2).

L’articolo 108h stabilisce l’obiettivo generale e il campo d’applicazione dell’N-ETIAS per la verifica manuale delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS da parte dell’unità nazionale e per la gestione dell’elenco di controllo ETIAS. Il sistema è utilizzato per svolgere compiti concernenti l’intero processo di esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e di gestione dell’elenco di controllo ETIAS. Essenzialmente riguardano il trattamento dei dati personali e di contatto richiesti e la consultazione delle autorità nazionali e cantonali nell’ambito della procedura ETIAS nonché il trattamento di dati personali e di contatto nel quadro della redazione dell’elenco di controllo ETIAS. Inoltre deve essere prevista la possibilità di effettuare rilevamenti statistici.

L’elenco di controllo ETIAS consta di dati relativi a persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o a persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi, sulla base di una valutazione globale della persona, per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi (art. 34 regolamento ETIAS). La NES è responsabile, in collaborazione con fedpol e con il SIC, della gestione di questo elenco (art. 108e cpv. 1 LStrI); l’autorità che procede all’iscrizione ne verifica regolarmente l’accuratezza e il grado di aggiornamento (art. 35 par. 4 e 5 regolamento ETIAS).

Art. 108i Contenuto

Questo articolo riguarda il contenuto del nuovo sistema di informazione N-ETIAS.

Cpv. 1

Questo capoverso definisce le categorie di persone i cui dati possono essere registrati nel nuovo sistema.

Si tratta dei dati di cittadini di stati terzi la cui autorizzazione ai viaggi ETIAS viene esaminata dalla SEM in qualità di NES nell’ambito della procedura manuale oppure che vengono inseriti dalla Svizzera nell’elenco di controllo ETIAS su richiesta di fedpol o del SIC. Determinati dati vengono trasmessi dal e al sistema centrale ETIAS mediante un’interfaccia.

Cpv. 2 e 3

Grazie al nuovo sistema di informazione vengono centralizzati tutti i dati necessari per il trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e per la gestione dell’elenco di controllo ETIAS.

Nel sistema nazionale sono salvate solamente le domande ETIAS che necessitano di ulteriori accertamenti. In questi casi i dati delle domande devono essere estratti dal software dell’UE nel sistema nazionale per l’ulteriore trattamento manuale. Le domande sulle quali può essere presa direttamente una decisione definitiva, senza ulteriori chiarimenti nazionali, possono essere trattate nel software fornito dall’UE.