Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
Il TAF non ha accesso all’N-ETIAS, ma ottiene l’estratto del fascicolo della procedura in forma elettronica sulla propria piattaforma (cpv. 2).
Il capoverso 3 riguarda la comunicazione dei dati personali salvati nell’N-ETIAS e rimanda all’articolo 108f LStrI introdotto nel quadro del recepimento e della trasposizione del regolamento ETIAS. Attualmente questa disposizione, che disciplina la comunicazione dei dati ETIAS, questi non possono essere comunicati a Paesi non vincolati da accordi di associazione a Schengen, organizzazioni internazionali e soggetti privati, siano essi istituzioni o persone fisiche (cpv. 1; art. 65 par. 1 regolamento ETIAS). È prevista una deroga al capoverso 1 che consente una comunicazione dei dati a Paesi terzi da parte della SEM (nella sua funzione di autorità competente in materia di migrazione) (lett. a) o delle autorità designate nell’articolo 108e capoverso 3 (lett. b) (cpv. 2; art. 65 par. 3 regolamento ETIAS). I dati possono essere trasmessi per permettere il rimpatrio della persona interessata in uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen e se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 65 paragrafo 3 del regolamento ETIAS (cpv. 2 lett. a) o a fini di sicurezza (cpv. 2 lett. b; art. 65 par. 5 regolamento ETIAS). In casi eccezionali urgenti, in cui sussiste un pericolo serio e imminente associato a un reato di terrorismo oppure a un reato grave ai sensi degli articoli 3 paragrafo 1 lettere l ed m nonché 65 paragrafo 5 del regolamento ETIAS, l’autorità designata competente (art. 108e cpv. 3) può trasmettere determinati dati a un Paese terzo. La comunicazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680.
Art. 108k Sorveglianza ed esecuzione
Il presente articolo disciplina le competenze della SEM e del Consiglio federale in merito al nuovo N-ETIAS; i dettagli sono specificati nell’ordinanza.
Cpv. 1
Se nell’ambito dello svolgimento dei suoi compiti legali tratta dati personali nel nuovo sistema di informazione o ne affida a terzi il trattamento, la SEM è responsabile della sicurezza e della legalità di tale trattamento. In particolare adotta le necessarie misure per garantire la sicurezza dei dati e adempie il proprio obbligo si sorveglianza nel caso il trattamento dei dati sia effettuato da terzi.
Cpv. 2
In questo capoverso sono elencati i settori di competenza del Consiglio federale.
I fascicoli vengono cancellati automaticamente nel sistema nazionale ETIAS in base al termine di conservazione, a condizione che il termine di ricorso sia scaduto e che il TAF non abbia notificato alcun ricorso alla NES. I fascicoli dei ricorsi pendenti non vengono cancellati; la loro cancellazione è automatica solo dopo che il TAF ha deciso in merito al ricorso e la NES ha registrato il risultato della procedura di ricorso nel software dell’UE. Questi aspetti saranno disciplinati nelle ordinanze d’esecuzione concernenti l’ETIAS (lett. g).