Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
I dati della domanda, quali i dati di identità del richiedente, i dati relativi ai documenti di viaggio, i dati di contatto, i dati riguardanti la salute rilevati nel quadro della valutazione del rischio di epidemia nonché informazioni complementari e copie di documenti nonché i riferimenti ai riscontri positivi emersi devono poter essere trasmessi dall’ETIAS all’N-ETIAS (cpv. 2 lett. a-c e 3).
In particolare possono essere salvati nell’N-ETIAS anche i risultati delle verifiche e delle consultazioni di autorità cantonali e federali che possono contribuire all’accertamento dei fatti (cpv. 2 lett. d), i risultati delle interrogazioni dei sistemi nazionali e dei sistemi di informazione UE (cpv. 2 lett. e ed f) nonché le informazioni ottenute dalla NES nell’ambito dell’assistenza amministrativa (cpv. 2 lett. g). Inoltre, per poter valutare l’identità del richiedente e gli eventuali rischi connessi, potrebbe essere necessaria l’interrogazione dei sistemi nazionali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA e/o del Registro nazionale di polizia. Per garantire la tracciabilità della valutazione del rischio in caso di procedura di ricorso, al momento della decisione deve potere essere memorizzata l’immagine del riscontro positivo emerso dalle interrogazioni del sistema.
Tutti i dati summenzionati vengono salvati soltanto per la durata della procedura e in seguito automaticamente cancellati. La cancellazione verrà trattata nelle ordinanze d’esecuzione concernenti l’ETIAS (al riguardo v. art. 108k AP LStrI).
Inoltre nell’N-ETIAS vengono salvate non solo le richieste di fedpol e del SIC di inserimento di stranieri nell’elenco di controllo ETIAS, ma anche una copia sincronizzata degli inserimenti svizzeri, poiché nel sistema centrale l’elenco di controllo è criptato (lett. i e j). Infatti, nell’ambito del trattamento manuale della domanda, deve essere possibile individuare ed elaborare un riscontro positivo come testo in chiaro. Inoltre l’N-ETIAS contribuisce a effettuare modifiche e cancellazioni di inserimenti svizzeri nell’elenco di controllo ETIAS contemporaneamente nell’N-ETIAS e nel sistema centrale. Gli inserimenti nell’elenco non più validi (raggiungimento della data di scadenza) sono automaticamente cancellati (art. 108k AP LStrI).
Cpv. 4
Nell’ambito della procedura di ricorso, l’N-ETIAS coadiuva la NES nella fornitura dei dati procedurali al TAF (compresi i riscontri positivi emersi dai sistemi centrali UE). Il fascicolo della procedura è gestito nell’N-ETIAS in forma elettronica.
Art. 108j Trattamento e comunicazione dei dati
Questo articolo riguarda l’accesso al nuovo sistema di informazione: per ogni autorità cui è consentito l’accesso è stabilita la categoria dei dati disponibili e lo scopo dell’accesso. I dettagli, in particolare la differenza tra trattamento e consultazione dei dati sono disciplinati nell’ordinanza.
L’accesso ai dati dell’N-ETIAS è riservato esclusivamente al personale della SEM, nel quadro delle sue attività svolte in qualità di NES, del SIC e di fedpol ed è limitato al rispettivo scopo e a determinati dati attraverso ruoli prestabiliti con le relative autorizzazioni. L’accesso da parte del SIC e di fedpol è limitato ai dati loro necessari per il trattamento delle richieste di consultazione nell’ambito del trattamento delle domande ETIAS oppure degli inserimenti nell’elenco di controllo ETIAS (cpv. 1).