Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

Art. 109a cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. e

Cpv. 1

Il capoverso 1 tratta il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) e il relativo contenuto.

Poiché il regolamento VIS è stato modificato dal regolamento «IOP frontiere», la nota a piè di pagina relativa all’articolo 109b capoverso 1 doveva essere modificata di conseguenza nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti sull’interoperabilità.

Dato che il regolamento modificativo ETIAS comporta una nuova modifica del regolamento VIS, la nota a piè di pagina relativa all’articolo 109b capoverso 1 deve essere nuovamente adattata.

Cpv. 2 lett. e

Nel capoverso 2 sono elencate le autorità che possono consultare il C-VIS nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti. Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» permette al personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS di consultare il VIS ai fini del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS (lett. e nuovo art. 6 par. 2 in combinato disposto con l’art. 18 quinquies regolamento VIS). A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità di sola lettura; e limitatamente ai dati di cui agli articoli 9–14 del regolamento VIS.

Art. 109c lett. i

L’articolo 109c LStrI concerne l’accesso delle autorità al sistema nazionale visti «ORBIS».

Nell’ambito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del progetto sull’interoperabilità questa disposizione ha subito una modifica redazionale.

Ora il personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS può consultare, al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, non solo il C-VIS ma anche l’ORBIS. In tal modo la NES può verificare se in passato lo straniero ha presentato in Svizzera una domanda di visto Schengen o di visto nazionale e se questo è stato rilasciato oppure rifiutato. Di conseguenza l’articolo 109c è integrato con la nuova lettera i.

Art. 110 cpv. 1 nota a piè di pagina

Poiché i regolamenti modificativi ETIAS si ripercuotono sui due regolamenti IOP, devono essere aggiornate le note a piè di pagina.

Art. 122a cpv. 3 lett. a n. 3

Con l’introduzione dell’EES, per verificare se un cittadino di un paese terzo che intende entrare nello spazio Schengen ha superato la durata massima del soggiorno consentita non si controlla più il timbro sul passaporto, bensì si interroga l’EES.