Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
6.3 Legge sul casellario giudiziale
Art. 46 lett. f n. 4
Il 17 giugno 201677 il Parlamento ha approvato la nuova legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (legge sul casellario giudiziale, LCaGi). Attualmente questa legge non è ancora in vigore; vi entrerà presumibilmente all’inizio del 2023. Con lo stesso termine entrerà in servizio il sistema VOSTRA riorganizzato e saranno abrogate le basi legali contenute nel CP riguardanti il casellario giudiziale.
L’articolo 46 lettera f disciplina i diritti di accesso online della Segreteria di Stato della migrazione a tutti i dati contenuti nell’estratto 2 per autorità (art. 38). Poiché la NES opera in seno alla SEM, anche i suoi diritti di accesso a VOSTRA devono essere disciplinati da questa norma.
I regolamenti modificativi ETIAS prevedono per la competente NES l’accesso ai rispettivi casellari giudiziali nazionali (art. 25 regolamento modificativo «frontiere»). Ora il personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS è autorizzato a consultare VOSTRA al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.3.2).
Questo accesso avviene mediante procedura di richiamo. Attualmente il personale della NES deve effettuare il login per consultare i dati nell’applicazione VOSTRA. In futuro questa interrogazione sarà effettuata attraverso un’interfaccia direttamente dal sistema nazionale ETIAS; in caso di riscontro positivo viene richiesto il corrispondente estratto dal casellario giudiziale.
6.4 Codice penale
Art. 365 cpv. 2 lett. gbis
L’articolo 365 capoverso 2 CP elenca i compiti per i quali le autorità federali e cantonali hanno accesso al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Fino all’entrata in vigore della nuova legge sul casellario giudiziale gli scopi dell’accesso della NES a VOSTRA (ossia la verifica delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS) devono essere disciplinati in questa disposizione che verrà abrogata una volta entrata in vigore la nuova legge sul casellario giudiziale (al riguardo v. i punti 5.4.3, 5.5 e 7.6).
77 FF 2016 4315