Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
6.5 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)
Art. 15 cpv. 1 lett. n e cpv. 4 lett. kbis
Il Sistema di ricerca informatizzato di polizia, noto come RIPOL, è la banca dati svizzera delle ricerche di polizia. Per effettuare una segnalazione nel SIS a livello europeo deve essere inserita una segnalazione nazionale nel RIPOL (o nel SIMIC).
Nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero delle nuove basi legali concernenti il SIS l’articolo 15, che costituisce la base legale per il RIPOL, ha subito una revisione totale.78 Queste modifiche di legge entreranno in vigore presumibilmente alla fine del 2021.
Questa revisione è già considerata nella presente modifica. Il capoverso 1 elenca i compiti per il cui svolgimento le autorità federali e cantonali sono sostenute dal RIPOL. Nel capoverso 4 sono menzionate le autorità che possono consultare il RIPOL.
Ora il personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS è autorizzato a consultare il RIPOL al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e dell’elenco di controllo ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.3.2).
Per questa ragione nel capoverso 1 è aggiunta la nuova lettera n contenente i compiti della NES e nel capoverso 4 la nuova lettera kbis; inoltre tra le autorità che hanno accesso al RIPOL va indicata anche la SEM nel quadro dei compiti che svolge in qualità di NES.
Art. 16 cpv. 2 lett. s e cpv. 5 lett. gbis
L’articolo 16 costituisce la base legale per il trattamento dei dati nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS). Nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero delle nuove basi legali concernenti il SIS anche l’articolo 16 ha subìto una revisione totale.79 Queste modifiche di legge entreranno in vigore presumibilmente alla fine del 2021.
Questa revisione è già considerata nella presente modifica. Il capoverso 2 elenca i compiti per il cui svolgimento le autorità federali e cantonali sono coadiuvate dall’N-SIS. Nel capoverso 5 sono menzionate le autorità che possono consultare l’N-SIS.
Ora il personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS è autorizzato a consultare l’N-SIS al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e dell’elenco di controllo ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.3.2).
Per questa ragione nel capoverso 2 è aggiunta la nuova lettera s con i compiti della NES e nel capoverso 5 la nuova lettera gbis; inoltre tra le autorità che hanno accesso all’N-SIS va indicata anche la SEM nel quadro dei compiti che svolge in qualità di NES.
78 FF 2020 8813
79 FF 2020 8813