Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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inquinati. Si tratta dei cosiddetti casi OTaRSi. Le ulteriori indennità forfettarie qui proposte per le spese amministrative dei Cantoni devono essere versate per tutti i siti sottoposti ad indagine e risanati. Questa indennità prevista per tutti i siti è un’iniziativa utile, perché crea l’incentivo a gestire entro i termini previsti anche i casi non OTaRSi che, al confronto, sono molto più frequenti (in media un caso OTaRSi su sei casi non OTaRSi). Stabilire scadenze senza indennità forfettarie o prevedere un importo forfettario esclusivamente per i casi OTaRSi «classici» potrebbe significare che i Cantoni scelgono di gestire in via prioritaria questi ultimi casi nonostante, dal punto di vista della protezione dell’ambiente, potrebbe essere più urgente adottare provvedimenti in altri siti.

Con l’introduzione delle indennità forfettarie si ha inoltre la garanzia che Confederazione riceverà i dati completi dei siti esaminati e risanati, anche per i casi OTaRSi non «classici». Così facendo, nel settore dei siti contaminati viene migliorato a livello federale il controllo dei risultati di riferimento per la politica finanziaria.

Per non svantaggiare i Cantoni che hanno portato avanti gli sforzi di indagine e risanamento, queste indennità forfettarie dovranno essere versate con effetto retroattivo anche per i siti già esaminati e risanati. L’allestimento delle domande e la loro verifica, necessari per il versamento delle indennità, dovranno essere procedure molto semplici, motivo per cui dovrebbero avvenire nell’ambito delle domande collettive presentate all’UFAM.

1.2.2.4 Suoli inquinati e bambini

I parchi giochi, le aree verdi e i giardini, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini che vi giocano regolarmente sono esposti a rischi per la salute, devono essere assoggettati al campo d’applicazione dell’articolo 32c LPAmb e ivi essere menzionati espressamente come tipo di sito. Il sito comprende la superficie con necessità di risanamento, vale a dire la superficie con deterioramenti che superano i valori di concentrazione previsti dall’allegato 3 numero 2 OSiti. Che il sito si estenda su una o più parcelle è irrilevante (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_464/2018 del 17 aprile 2019 consid. 4).

Dal punto di vista legale (costituzionale) l’indicazione esplicita di questo nuovo tipo di sito nella LPAmb è così motivata:

- questi siti vengono spostati dal campo d’applicazione della O suolo a quello

della OSiti. L’indicazione esplicita crea certezza del diritto, corrisponde al principio di legalità e previene malintesi;

- l’assunzione dei costi per questo tipo di sito è regolamentata diversamente

rispetto agli altri siti inquinati (indennità OTaRSi in misura del 60 % per l’indagine e il risanamento di siti pubblici o del 40 % per il risanamento di siti privati anziché il 30-40 % dei costi computabili).

L’indagine e il risanamento di tutte le superfici di suolo svizzero contenenti sostanze nocive in misura tale da pregiudicare la salute dei bambini che giocano sono misure costose (cfr. il cap. 6 più avanti) e devono d’ora in avanti essere finanziate con i contributi prelevati dal fondo OTaRSi e, a seconda del diritto cantonale, dall’ente pubblico competente. Per sgravare i Cantoni e i Comuni, si prevede di fissare