Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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l’aliquota dei contributi prelevati dal fondo OTaRSi al 60 per cento per i siti di pubblica proprietà. La restante percentuale del 40 per cento verrà utilizzata per il risanamento di siti privati. Dalle stime dell’UFAM emerge che i relativi costi possono essere coperti con le entrate presenti e future del fondo OTaRSi. Le misure sarebbero finanziabili anche se il risanamento, sull’intero territorio nazionale, di tutte le superfici contenenti un tenore di sostanze nocive sufficiente a pregiudicare la salute dei bambini che giocano avvenisse entro il 2060.
In alternativa alla soluzione scelta, il gruppo di lavoro UFAM/CCA (cfr. il cap. 1.1.1.3) ha valutato la proposta originale dell’UFAM, che prevedeva parità di trattamento per tutte le superfici. Secondo questa proposta, i Cantoni sarebbero tenuti a risanare tutti i siti sui quali i bambini giocano regolarmente, se il deterioramento del suolo causa effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. In tal modo l’indagine e il risanamento delle superfici private non sarebbero stati volontari, ma avrebbero dovuto essere eventualmente disposti dai Cantoni. I costi sarebbero stati addebitati in misura del 40 per cento sia alla cassa OTaRSi che all’ente pubblico competente. Anche con questa proposta, il diritto alle indennità OTaRSi sarebbe stato limitato nel tempo, creando in tal modo un forte incentivo finanziario per i proprietari dei siti, spinti così a sottoporre le superfici a indagine entro i termini previsti e a far rimuovere eventuali deterioramenti del suolo. I proprietari inadempienti avrebbero dovuto sostenere i costi. Tuttavia, i rappresentanti della CCA hanno respinto questa proposta ritenendola non idonea ai fini dell’esecuzione e non finanziabile.
Un’altra variante esaminata prevedeva, oltre al contributo del 40 per cento versato ai proprietari privati per i costi di risanamento e attinto al fondo OTaRSi, l’iscrizione nella LPAmb di un ulteriore tasso di contribuzione analogo dell’ente pubblico competente (il Cantone o il Comune, secondo l’ordinamento cantonale). Questa alternativa avrebbe ridotto notevolmente i costi a carico dei proprietari privati, con conseguenze positive sul numero dei siti risanati, e con le corrispondenti ripercussioni favorevoli sulla salute dei bambini che giocano su questi suoli. Anche questa proposta è stata respinta dai rappresentanti della CCA per motivi di esecuzione e costi.
1.2.3 Tasse d’incentivazione
Non sono state esaminate altre alternative, dal momento che il 1° gennaio 2009 sono entrati in vigore i valori limite corrispondenti previsti dall’OIAt. Gli articoli 35b e 35bbisnon sono più applicabili e possono quindi essere abrogati.
1.2.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua
Le diverse alternative per attuare le due misure 6.3.1.1 e 6.3.1.3 del Piano d’azione PF sono state esaminate mediante una procedura di valutazione economica (volk-