Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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do a prevedere comunque la ponderazione degli interessi, questa variante non genera la sicurezza di pianificazione auspicata.
Obbligo di dichiarazione: questa variante prevede che i proprietari fondiari, con l’azzonamento o il permesso di costruzione, specifichino l’inquinamento fonico attuale nel contratto di locazione o d’acquisto. Il locatore (venditore) di un’abitazione farebbe in tal modo presente al locatario (acquirente) eventuali superamenti dei valori limite d’esposizione e il correlato pericolo per la salute. Questa variante è stata praticamente respinta all’unanimità dal gruppo di accompagnamento, perché rappresenterebbe una delega eccessiva della protezione fonica ai privati. Inoltre, considerata la scarsità d’offerta di abitazioni nelle città, acquirenti e locatari non avrebbero possibilità di scelta adeguate, motivo per cui la dichiarazione non avrebbe alcuna incidenza sul mercato.
1.2.1.2 Soluzione scelta
La soluzione scelta prevede in primo luogo una nuova normativa per i permessi di costruzione (art. 22 LPAmb), basata sulla proposta del Cercle Bruit Svizzera (l’associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione del rumore) relativa al manuale «Bauen im Lärm» del 9 ottobre 2019 sul tema della costruzione in zone esposte al rumore. I criteri previsti dalla normativa in materia di inquinamento fonico per la concessione dei permessi di costruzione in zone esposte al rumore sono già formulati in modo più chiaro nel testo della legge. Si vuole in tal modo migliorare la certezza sia del diritto che della pianificazione. Nel gruppo di accompagnamento questa proposta è stata sostenuta dagli esperti cantonali e comunali della pianificazione del territorio e della protezione fonica. In secondo luogo, con la soluzione scelta viene proposta una nuova normativa riguardante le modifiche dei piani di utilizzazione (art. 24 LPAmb): se, nelle zone esposte al rumore, si vuole creare ulteriore spazio abitativo mediante cambiamenti di destinazione e densificazioni, lo si potrà fare solo a condizione che, a distanza percorribile a piedi, sia presente uno spazio libero pubblico utilizzato per attività ricreative. Inoltre, nell’ambito della pianificazione occorre stabilire misure che, dal punto di vista acustico, contribuiscano alla qualità abitativa.
La nuova normativa sostiene le strategie attuali della Confederazione, che contribuiscono a una qualità elevata dello sviluppo centripeto degli insediamenti, sfruttando e rinforzando le sinergie con le riflessioni già in corso, concernenti in particolare il paesaggio, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità e la promozione della salute.
La soluzione scelta migliora la trasparenza della normativa per tutti gli attori, aumentando la certezza del diritto. In particolare permette di fare a meno sia della ponderazione degli interessi finora necessaria per le deroghe sia del consenso del Cantone.