Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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swirtschaftliche Beurteilung; VOBU)35 e sono state discusse in numerose occasioni fra l’UFAM, i Cantoni e le parti interessate tra il 2017 e il 2020.

Una delle alternative esaminate per la formazione continua prevedeva che il settore privato si organizzasse autonomamente per offrire la formazione. Questa possibilità è stata esclusa per tre motivi: i prezzi della formazione obbligatoria devono rimanere accessibili, la formazione deve essere equivalente in tutta la Svizzera e l’offerta formativa deve sempre essere sufficiente per coprire tutti i titolari di autorizzazione. Queste condizioni non possono essere assicurate senza un minimo di coordinamento e senza la possibilità di intervento da parte della Confederazione.

Un’altra alternativa consisteva nel delegare l’organizzazione di tutta la formazione continua ai Cantoni. Anche questa possibilità è stata scartata perché comporterebbe costi molto più elevati per i Cantoni senza garantire la trasparenza e l’equità del sistema.

Una terza alternativa prevedeva di affidare all’UFAM l’intera responsabilità dell’organizzazione della formazione continua. Questa possibilità è stata esclusa perché non permetteva di rispondere in modo flessibile alle diverse esigenze cantonali e non sfruttava le sinergie dei corsi di formazione esistenti, rendendola perciò molto più costosa delle altre.

Secondo il rapporto della procedura di valutazione economica, se si considerano tutti i criteri, le ultime due alternative per la formazione continua sono pressoché equivalenti. È stata quindi scelta una nuova soluzione che combina queste due alternative: un coordinamento a livello federale con un’offerta proveniente contemporaneamente dal settore privato (supervisionato dall’UFAM) e da quello pubblico (formazione a livello cantonale), garantendo così una gamma di corsi di formazione adeguati, in numero sufficiente e a costi accessibili. Per essere attuata, questa soluzione richiede la presente modifica del capoverso 1bisdell’articolo 49 LPAmb.

Per quanto riguarda le autorizzazioni UE/AELS, la loro sostituzione con un’autorizzazione svizzera è di competenza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). La sostituzione delle autorizzazioni UE/AELS, senza che i titolari acquisiscano conoscenze sulla legislazione svizzera in materia di PF, comporterebbe un aumento dei rischi legati all’utilizzo di PF e sarebbe quindi in contrasto con l’obiettivo del Piano d’azione PF che prevede invece una riduzione dei rischi del 50 per cento.

Per quanto riguarda le autorizzazioni nei settori particolari, i costi eccessivi per la formazione e gli esami potrebbero indurre gli utilizzatori di PF a rinunciare all’autorizzazione e a impiegare i PF illegalmente.

35 Document joint : Rapport du EBP du 28.07.2020 ‘Évaluation économique des modifications des textes législatifs relatifs au permis pour l’utilisation des produits phytosanitaires (PPh)’.