Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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1.2.2 Siti contaminati
1.2.2.1 Scadenze
Per incentivare una gestione più rapida dei siti contaminati, la presente modifica di legge prevede l’introduzione di scadenze per le indennità OTaRSi. Due scadenze coordinate per l’indagine e il risanamento dei siti inquinati, il cui rispetto è collegato a un incentivo finanziario, contribuiranno a organizzare l’attuazione delle apposite disposizioni a tappe e ad accelerarla nella misura desiderata.
- La prima scadenza deve limitare il periodo entro il quale richiedere le indennità
OTaRSi riguardanti i provvedimenti d’indagine.
- La seconda scadenza deve limitare il periodo entro il quale richiedere le inden-
nità OTaRSi riguardanti i provvedimenti di risanamento.
La scadenza relativa ai provvedimenti d’indagine sarà considerata rispettata quando la valutazione della necessità della sorveglianza o del risanamento secondo l’articolo 8 OSiti viene svolta prima della relativa scadenza. Il momento ideale per controllare il rispetto delle scadenze relative ai provvedimenti di risanamento sarebbe il controllo dei risultati di cui all’articolo 19 OSiti, vale a dire la prova che gli obiettivi di risanamento sono stati raggiunti. Controllare il rispetto delle scadenze sulla base di questo traguardo sarebbe una soluzione praticabile anche nella maggior parte dei risanamenti che prevedono lavori di decontaminazione realizzabili in tempi brevi. Per contro, nel caso di risanamenti con misure di circoscrizione, la prova che gli obiettivi di risanamento sono stati raggiunti potrebbe in alcuni casi estendersi su un arco di 10-20 anni, se non oltre in casi estremi. Se fosse necessario prorogare di molto la scadenza di conclusione, non si otterrebbe l’accelerazione auspicata nei ben più numerosi casi che prevedono interventi di decontaminazione. Per questo motivo le scadenze si ritengono rispettate se gli esami sono conclusi prima del 2028 e i risanamenti con misure costruttive prima della scadenza 2040.
1.2.2.2 Aumento delle indennità per costi scoperti relativi a risanamenti di siti aziendali
Oltre alle nuove scadenze, l’aumento delle indennità relative al risanamento di siti aziendali, i cui responsabili sono sconosciuti o insolventi, rappresenta un mezzo efficace per accelerare il risanamento di questi siti e rimuovere i danni ambientali in modo più rapido.
L’amministrazione ha valutato l’ipotesi di aumentare le indennità anche per i siti aziendali sui quali, tra il 1° febbraio 1996 e il 1° febbraio 2001, erano ancora presenti dei rifiuti. Questa opzione è stata respinta perché, dall’entrata in vigore della LPAmb nel 1983 e dell’ordinanza tecnica sui rifiuti nel 199134, i Cantoni hanno avuto tempo sufficiente per impedire il deposito di rifiuti. Per questo motivo, per i siti sui quali sono stati depositati rifiuti tra il 1° febbraio 1996 e il 1° febbraio 2001 è stato mantenuto l’attuale tasso di indennità del 30 per cento.