Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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Dal momento che la modifica è stata proposta da un membro della legislatura, che il Consiglio federale ha già dato il proprio consenso e, in occasione della riunione nel Consiglio degli Stati dell’8 dicembre 2020, la consigliera federale Sommaruga si è espressa dichiarando che la modifica potrebbe essere accolta nella revisione della legge, non sono state esaminate ulteriori alternative.
1.2.2.3 Indennità forfettarie
Oltre alle indennità oggi previste, un risarcimento finanziario delle spese amministrative dovrebbe consentire ai Cantoni di incrementare il personale dei servizi specializzati per i siti contaminati e mettere in atto una gestione proattiva di questi siti. Le esperienze maturate con le indennità catastali forfettarie e la scadenza per l’allestimento dei catasti dei siti inquinati (CSIN) mostrano che, se il rispetto dei termini di attuazione è collegato a un incentivo finanziario, i Cantoni operano con rapidità e impegno. In riferimento all’allestimento dei catasti dei siti inquinati, l’articolo 32e capoverso 3 lettera a LPAmb in combinato disposto con l’articolo 32e capoverso 4 lettera a LPAmb prevede che ai Cantoni sia corrisposta un’indennità forfettaria di 500 franchi prelevata dal fondo OTaRSi, qualora ai detentori del sito sia stata data occasione di pronunciarsi sull’iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007. Per usufruire di queste indennità, i Cantoni avevano creato ulteriori posti a tempo determinato, grazie ai quali hanno potuto iscrivere nei catasti cantonali, entro i termini previsti, il 95 per cento circa dei 38 000 siti. La modifica della LPAmb tiene ora conto di questa esperienza e introduce i seguenti importi forfettari per ogni sito inquinato:
- 3000 franchi per la conclusione entro i termini previsti dell’indagine prelimina-
re;
- 5000 franchi per l’attuazione entro i termini previsti degli interventi di risana-
mento per gli impianti di tiro;
- 10 000 franchi per l’attuazione entro i termini previsti degli interventi di risa-
namento per gli altri siti.
Questi importi forfettari corrispondono all’incirca al 40 per cento della spesa amministrativa media sostenuta dalle autorità esecutive e vengono versati in aggiunta alle attuali indennità OTaRSi a sostegno delle spese finanziarie dei Cantoni e dei Comuni.
Ad eccezione degli impianti di tiro, gli importi forfettari possono essere cumulati per i provvedimenti d’indagine e risanamento. Per un sito sottoposto a indagine e successivamente risanato si può quindi far valere un importo pari a 13 000 franchi. La possibilità di scaglionare le indennità forfettarie in base alla spesa amministrativa dell’autorità esecutiva è stata presa in considerazione e ritenuta impraticabile. Inoltre, la presentazione e l’esame delle domande richiederebbero risorse di personale sproporzionatamente elevate.
L’attuale sistema di indennità prevede secondo l’articolo 32e capoverso 3 LPAmb che la Confederazione può versare indennità esclusivamente per i provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani, impianti di tiro, siti con costi scoperti ed esami di siti che risultano non