Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
orientamento strategico: «adeguare all’occorrenza i testi di legge conformemente alle raccomandazioni della valutazione in corso».
La modifica dell’articolo 32e LPAmb è opportuna e urgente perché, da una parte, consente di attuare la mozione Salzmann (18.3018) «Utilizzo corretto dei sussidi federali stanziati per il risanamento dei parapalle», la cui urgenza è stata sottolineata dall’interpellanza Salzmann (19.4415) «Incertezze nell’attuazione della mozione 18.3018» presentata il 10 dicembre 2019. Dall’altra, con la modifica della LPAmb si intende accelerare rapidamente la gestione dei siti contaminati al fine di evitare un ulteriore aumento dell’eccedenza finanziaria disponibile nel fondo OTaRSi. Inoltre, l’introduzione di scadenze per le indennità OTaRSi rientra nell’interesse politico generale. Il principio 10 delle Linee direttive delle finanze federali dell’ottobre 1999 recita che «Le sovvenzioni devono essere limitate nel tempo. [...] In caso di indennità, bisogna prevedere una limitazione dell’impegno statale».
Considerata la situazione di pericolo già oggi esistente per i bambini che giocano su suoli inquinati, anche le ulteriori spese a carico del fondo OTaRSi per il risanamento di parchi giochi inquinati sono opportune e devono essere affrontate in modo rapido. In questo contesto occorre tenere presente che il fondo OTaRSi è a destinazione vincolata e viene finanziato con i proventi di una tassa sul deposito di rifiuti. Le maggiori spese del fondo OTaRSi non hanno quindi impatto sul bilancio federale e i progetti vengono finanziati secondo il principio di causalità.
1.3.3 Tasse d’incentivazione
Il progetto non figura nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023 né nella bozza del decreto federale sul programma di legislatura 2019–2023. Tuttavia, la revisione è opportuna in quanto si tratta di un aggiornamento necessario (abrogazione) di disposizioni non più applicabili.
1.3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua
Il progetto non è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202042 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202043 sul programma di legislatura 2019–2029.
La presente modifica si inserisce nella strategia per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei PF (Piano d’azione PF)44 del Consiglio federale del 6 settembre 2017. Essa contribuisce ad attuare entro il 2025 le misure 6.3.1.1 «Obbligo di perfezionamento per l’utilizzo professionale di PF» e 6.3.1.3 «Accrescimento delle conoscenze sull’utilizzo di PF nel quadro della formazione professionale di base e di quella superiore» del Consiglio federale.
42 FF 2020 1777
43 FF 2020 8385
44 Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari, rapporto del 6 settembre 2017 del Consiglio federale.