Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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proccio europeo comune al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità rilevanti per il settore50. Attraverso la realizzazione di una cartografia del rumore strategica ed estesa e mediante procedure equiparabili vengono rilevati gli aspetti principali relativi al rumore. Sulla base delle mappe del rumore e con la partecipazione attiva dell’opinione pubblica si creano i cosiddetti piani d’azione concernenti il rumore, nei quali vengono individuate misure per la protezione delle zone tranquille.
I piani d’azione sul rumore corrispondono nel complesso alla normativa svizzera che prevede lo svolgimento di interventi di risanamento fonico sulla base dei catasti dei rumori. A oggi, in Svizzera, non sono praticamente state delimitate zone tranquille (secondo l’art. 43 cpv. 1 lett. a OIF). Queste zone possono essere protette solo se la protezione è prevista nella pianificazione territoriale.
In Unione europea la concessione di permessi di costruzione e la definizione di zone edificabili compete ai singoli Stati membri. Un’analisi delle regole vigenti in Germania, Austria, Italia, Francia e Paesi Bassi mostra che in tutti i Paesi esistono prescrizioni concernenti il rumore, di cui tenere conto per i permessi di costruzione e le zone edificabili51. La normativa è molto ricca. In particolare, dall’analisi emerge che i regolamenti concernenti il rumore non sottostanno a un’unica ordinanza, ma sono ripartiti tra diversi ambiti giuridici.
Con lo sviluppo centripeto degli insediamenti, oltre all’approccio che prevede la riduzione del rumore alla fonte, in Unione europea vengono perseguite in particolare le soluzioni seguenti:
- l’esigenza che gli edifici abitativi presentino almeno una facciata silenziosa;
- la considerazione di criteri di valutazione qualitativi.
Questa nuova normativa tiene conto delle soluzioni consolidate in Unione europea per il miglioramento della qualità di vita delle aree urbane con zone e facciate tranquille e obiettivi di qualità52.
3.1.1 Zone tranquille
Nell’UE le grandi città e gli agglomerati sono tenuti, nell’ambito dei piani d’azione per la gestione del rumore, a definire zone silenziose (art. 8 cpv. 1 END). I criteri che contraddistinguono queste zone sono definiti dai singoli Stati membri dell’UE, in base a determinati descrittori acustici (art. 3 lett. l e m e art. 5 cpv. 3 END). L’END richiede inoltre che la popolazione sia consultata mediante procedure di partecipazione del pubblico (art. 8 cpv. 7 END), che consentono altresì di raggiunge-
50 Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea (2002). Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Consultabile online all’indirizzo: https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0049 [consultazione in data 5.4.2020].
51 Heckendorn Urscheler, De Dycker (2015). Avis sur la lutte contre le bruit dans le droit de l’aménagement du territoire. Losanna: Istituto svizzero di diritto comparato.
52 Agenzia europea dell’Ambiente (2019). Noise in Europe – 2020. Copenaghen: Agenzia europea dell’Ambiente, Rapporto EEA n. 22/2019.