Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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Capoverso 4: per declassare i reati bagatellari, nell’articolo 60 viene introdotta l’applicazione di multe ai casi lievi. In tal modo i reati bagatellari di tutte le fattispecie di cui all’articolo 60 sono ora considerati contravvenzioni. Questo significa, in particolare, che viene in genere comminata solo una multa e non viene effettuata alcuna iscrizione nel casellario giudiziale. Sussistono casi lievi quando gli interessi della protezione dell’ambiente non vengono toccati in modo sostanziale, ad esempio quando la quantità di sostanze o rifiuti è estremamente ridotta o il pericolo causato dall’infrazione è solo marginale. Per quantità di rifiuti ridotta si intende ad esempio la presenza di singoli componenti di apparecchi elettronici nel cofano di un veicolo di trasporto, che si vogliono esportare senza autorizzazione.
Capoverso 5: se un’azione costituisce una violazione sia dell’articolo 230bisdel codice penale («Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni») sia del diritto penale della LPAmb in materia di organismi, il reato concreto di esposizione a pericolo secondo l’articolo 230bisCP al quale è applicata una pena maggiore prevale sul reato astratto di esposizione a pericolo secondo l’articolo 60 capoverso 1 lettere e-k. Il capoverso 5 stabilisce pertanto espressamente che vi è concorso imperfetto tra queste disposizioni.
Art. 61 Contravvenzioni
Capoverso 1 lettera a: la modifica dell’articolo 60 capoverso 1 lettera e rende superfluo il rimando all’articolo 34 capoverso 1 presente nell’articolo 61 capoverso 1 lettera a, che di conseguenza viene abrogato.
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Capoverso 1 lettera m: tutte le violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 34 sono ora incluse nell’articolo 60 capoverso 1 lettera e. L’articolo 61 capoverso 1 lettera m viene di conseguenza accorciato e include ora solo la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 33 capoverso 2.
Capoverso 1 lettera o: il rifiuto di dare informazioni sarà in futuro punibile soltanto se l’autorità competente l’avrà reso noto in precedenza.
Art. 62a Assistenza amministrativa
Per una riuscita esecuzione del diritto federale è fondamentale che lo scambio delle informazioni tra le autorità penali e le autorità amministrative competenti funzioni bene. Il presupposto necessario è che le autorità dispongano delle basi legali necessarie. Attualmente non è sempre così. A livello federale le basi legali sono incomplete; in particolare mancano, ad esempio, nel traffico transfrontaliero delle merci correlato ai reati ambientali. L’articolo 62a crea la base che consente la trasmissione delle informazioni necessarie tra gli attori coinvolti nell’esecuzione e con essa una migliore attuazione delle disposizioni federali pertinenti (cfr. in merito anche l’art. 75 cpv. 4 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 [Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0]).
Capoverso 1: Le autorità coinvolte sono autorizzate a trasmettersi nel quadro della prevenzione e del perseguimento di reati e dell’attuazione di misure basate sulla legislazione in materia di ambiente, protezione della natura (compresa la protezione