Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo

esclusi i parchi giochi, le aree verdi e i giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini.

Capoversi 2 e 3: questi due capoversi sono ripresi dal diritto vigente, senza modifiche (precedente art. 32e cpv. 5 e 6).

Art. 35b Tenore di zolfo nell’olio da riscaldamento «extra leggero»

Questo articolo viene abrogato.

Art. 35bbisTenore di zolfo nella benzina e nel gasolio

Questo articolo viene abrogato.

Art. 49 cpv. 1bisFormazione e ricerca

La modifica proposta permetterà alla Confederazione di finanziare fino al 50 per cento dei costi finanziari di un compito pubblico delegato a organizzazioni private nel campo della formazione sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Le organizzazioni pubbliche sono quindi escluse. Per costi di formazione si intendono la preparazione e la formazione in quanto tali.

Art. 59bisSistemi di informazione e di documentazione

Capoverso 1: questa norma crea le basi legali per i sistemi di informazione e di documentazione dell’UFAM, che servono per lo svolgimento di procedure per via elettronica nell’ambito dell’esecuzione della LPAmb. I sistemi vengono utilizzati anche per la gestione delle operazioni e il trattamento dei dati in formato digitale. Salvo ove diversamente previsto dalla legge e dall’ordinanza, lo svolgimento delle procedure per via elettronica si basa sulla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e sull’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2).

Il capoverso 1 periodo 2 conferisce al Consiglio federale il potere di designare le procedure che vengono svolte per via elettronica. In deroga all’articolo 21a e all’articolo 34 capoverso 1bisPA, coloro che sono coinvolti nelle procedure possono essere in particolare tenuti a trasmettere gli atti scritti per via elettronica attraverso il sistema di informazione e di documentazione e a ricevere comunicazioni e decisioni per via elettronica, indipendentemente dal loro consenso. La corrispondenza e la comunicazione tra coloro che sono coinvolti nelle procedure si svolgono direttamente nel sistema.

Capoverso 2: l’UFAM assicura l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. Per garantire l’autenticità di un atto scritto, occorre in particolare autenticare il o la mittente e poter dimostrare il collegamento tra la persona e l’atto scritto. Si prevede per gli utenti del sistema la possibilità di arrivare alla pagina eIAM della Confederazione attraverso un’interfaccia basata sul web e di effettuare l’identificazione e l’accesso attraverso il CH-LOGIN. Per quanto riguarda l’integrità dei dati trasmessi, occorre tenere presente che i dati e i documenti devono essere trattati dagli utenti