Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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internazionale delle specie) e del paesaggio, protezione delle acque, riduzione delle emissioni di gas serra, conservazione delle foreste, caccia, pesca e ingegneria genetica. La LPAmb funge in questo contesto, ad esempio nei settori dell’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10a segg. LPAmb) e dell’informazione ambientale (art. 10e segg. LPAmb in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 8 LPAmb), quale legge quadro per l’intera legislazione ambientale. Per motivi di coerenza tra i diversi settori ambientali, questa procedura è da preferire alla ripetizione delle disposizioni in ogni singola legge ambientale.
La comunicazione dell’avvio di un procedimento penale è di particolare importanza per le autorità amministrative, soprattutto nei casi in cui è contemporaneamente in corso un procedimento amministrativo ed è necessario coordinare i due procedimenti. Inoltre, la conoscenza dell’avvio di procedimenti penali permette anche di esaminare i provvedimenti amministrativi.
Capoverso 2: nell’ambito dello scambio di informazioni possono essere trasmessi anche dati personali. Se si tratta di dati personali risultanti da procedimenti penali pendenti, sono applicabili la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) o le leggi cantonali in materia di protezione dei dati (art. 2 cpv. 2 lett. c LPD e art. 99 CPP e contrario). I dati trasmessi sono spesso dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali e quindi dati personali meritevoli di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c numero 4 LPD o di leggi cantonali analoghe in materia di protezione dei dati. L’articolo 62a crea la base giuridica formale necessaria per il trattamento di questi dati (art. 17 cpv. 2 LPD o disposizioni analoghe del diritto cantonale in materia di protezione dei dati).
Capoverso 3: sono riservate ulteriori disposizioni federali e cantonali che prevedono una maggiore collaborazione, in particolare disposizioni relative ai diritti di parte degli uffici ambientali cantonali.
Art. 65a Disposizione transitoria
Le nuove indennità forfettarie per la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento e per i provvedimenti di risanamento devono essere ammesse anche per gli esami preliminari e i risanamenti finora eseguiti in conformità con l’ordinanza sui siti contaminati, evitando che risultino svantaggiati i Cantoni che, negli ultimi anni, hanno lavorato alacremente e hanno quindi già eseguito molte valutazioni.
Ciò vale anche per l’aumento delle indennità per costi scoperti relativi a risanamenti di siti aziendali. Per evitare che i Cantoni che, negli ultimi anni, hanno portato avanti velocemente i risanamenti, le circa 50 indennità OTaRSi già versate per i lavori di risanamento di siti aziendali dovranno essere innalzate al 60 per cento con effetto retroattivo.