Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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Art. 32eterPresupposti e ammontare delle indennità

Capoverso 1 lettera a: come finora, per i siti che non risultano inquinati verrà indennizzato il 40 per cento delle spese d’indagine.

Capoverso 1 lettera b: per i siti con quantità notevoli di rifiuti urbani, le spese d’indagine, di sorveglianza e di risanamento continueranno a essere indennizzate in misura del 40 per cento, se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996 oppure in misura del 30 per cento se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001. Questa disposizione continuerà a valere anche per le spese d’indagine e di sorveglianza di siti con costi scoperti. Le spese di risanamento di questi siti sono invece regolamentate nella successiva lettera c.

Capoverso 1 lettera c: Per i costi scoperti degli interventi di risanamento nei siti aziendali devono essere versate indennità OTaRSi in misura del 60 per cento anziché del 40 per cento, nella misura in cui sul sito non siano più stati depositati rifiuti dal 1° febbraio 1996.

Capoverso 1 lettera d: qui viene attuata la mozione Salzmann (18.3018), nella quale si chiede che a tutti gli impianti di tiro a 300 metri sia in futuro indennizzato il 40 per cento dei costi computabili anziché forfettariamente 8000 franchi per bersaglio. Verranno così versate indennità per le spese d’indagine, di sorveglianza e di risanamento di tutti gli impianti di tiro (ad eccezione di quelli che perseguono fini commerciali), inclusi gli impianti per il tiro da caccia, il tiro in campagna e il tiro storico, in misura del 40 per cento dei costi computabili.

Capoverso 1 lettera e: d’ora in avanti le spese per l’indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini, saranno indennizzate in misura del 60 per cento dei costi computabili. Questa aliquota si applica solo se non si tratta già di un sito inquinato secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera a (sito di deposito, sito aziendale o sito di incidente il cui inquinamento proviene da rifiuti).

Capoverso 1 lettera f: d’ora in avanti le spese per il risanamento di parchi giochi e giardini privati, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini, saranno indennizzate in misura del 40 per cento dei costi computabili. Come la precedente lettera e, questa disposizione si applica solo se non si tratta già di un sito inquinato secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera a (sito di deposito, sito aziendale o sito di incidente il cui inquinamento proviene da rifiuti).

Capoverso 1 lettera g: la nuova indennità forfettaria per la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento ammonterà a 3000 franchi per sito. Sono esclusi gli impianti di tiro e i parchi giochi, le aree verdi e i giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini.

Capoverso 1 lettera h: la nuova indennità forfettaria per la valutazione dei provvedimenti di risanamento per gli impianti di tiro ammonterà a 5000 franchi per sito.

Capoverso 1 lettera i: la nuova indennità forfettaria per la valutazione dei provvedimenti di risanamento per gli altri siti ammonterà a 10 000 franchi per sito. Sono