Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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6.1.3 Tasse d’incentivazione
L’abrogazione degli articoli relativi alle tasse d’incentivazione sullo zolfo non ha ripercussioni sulla Confederazione, poiché le disposizioni non si applicano più dal 2009.
6.1.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua
Le risorse umane e finanziarie necessarie all’UFAM, in veste di autorità di regolazione, per l’attuazione degli obiettivi menzionati al capitolo 1.1.6. proverranno dal bilancio ordinario assegnato all’UFAM, principalmente attraverso il Piano d’azione PF del 2017. Le risorse saranno utilizzate nel seguente modo:
- i corsi di formazione di base nei settori particolari e quelli di formazione continua per il rinnovo delle autorizzazioni PF in tutti i settori riceveranno contributi finanziari fino al 50 per cento;
- l’introduzione del sistema di formazione di base per la sostituzione di autorizzazioni UE/AELS con autorizzazioni svizzere richiederà ridotti contributi finanziari da parte dell’UFAM, questa disposizione riguarda infatti un numero ridotto di autorizzazioni e i corsi saranno interamente finanziati dai candidati.
6.1.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Con i sistemi di informazione e di documentazione elettronici si semplifica e si accelera lo scambio di dati tra i servizi federali competenti, i servizi cantonali specializzati, i richiedenti e le persone assoggettate all’obbligo di dichiarazione.
6.1.6 Diritto penale
L’esecuzione delle disposizioni penali modificate continuerà a essere prevalentemente di competenza delle autorità cantonali di perseguimento penale. Si prevedono pertanto solo ripercussioni lievi per la Confederazione.
Un certo onere aggiuntivo per le autorità federali di perseguimento penale può risultare dal fatto che, nel caso di crimini riconducibili a un’organizzazione criminale secondo l’articolo 260terCPP, l’articolo 24 capoverso 1 CPP prevede la giurisdizione federale se i reati sono stati commessi prevalentemente all’estero o in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.