Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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privi di fondi speciali i costi supplementari andrebbero a gravare sui bilanci dei poteri pubblici se questi Cantoni volessero finanziare con mezzi pubblici il risanamento dei parchi giochi, delle aree verdi e dei giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini.

Nei centri urbani, eventualmente anche negli agglomerati, il deterioramento del suolo tende a essere maggiore rispetto alle regioni agricole e alle regioni di montagna. La presenza di spazi ridotti nelle aree densamente edificate potrebbe essere stata la causa di una maggiore concimazione con ceneri di carbone e di legno contenenti sostanze pericolose. Di conseguenza, nei Cantoni ad elevata densità di edificazione si prevedono costi totali superiori alla media, mentre nei Cantoni agricoli i costi tenderanno a essere inferiori alla media nazionale.

L’onere amministrativo per i Cantoni resta contenuto. I servizi cantonali specializzati devono affiancare i provvedimenti di indagine e risanamento di parchi giochi e aree verdi appartenenti ad enti pubblici. Nei risanamenti di parchi giochi e giardini di proprietà privata i Cantoni vengono coinvolti solo una volta terminati i lavori, quando le domande di indennità a carico del fondo OTaRSi devono essere esaminate e inoltrate alla Confederazione, ed eventualmente nel caso in cui il diritto cantonale preveda la partecipazione al finanziamento. Trattandosi di processi prevalentemente standard alquanto semplici, l’onere sarà notevolmente inferiore rispetto all’impegno attuale previsto dalla normativa sui siti contaminati. Partendo da una media di quattro ore di lavoro per ogni indagine dei siti appartenenti a enti pubblici e 16 ore (siti pubblici) o quattro ore (siti privati) per ogni risanamento, a livello nazionale si prevede un maggior onere amministrativo corrispondente a meno di cinque posti a tempo pieno.

La modifica della LPAmb non comporta ripercussioni sulla ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni. Le modifiche previste comportano tuttavia, se il Cantone lo desidera, un cambiamento del diritto cantonale in materia di siti contaminati.

6.2.3 Tasse d’incentivazione

L’abrogazione degli articoli relativi alle tasse d’incentivazione sullo zolfo non ha ripercussioni né sui Cantoni né sui Comuni, poiché le disposizioni non si applicano più dal 2009.

6.2.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua

Per i Cantoni, le conseguenze di questa modifica sono positive. L’attuazione della misura 6.3.1.1 del piano d’azione PF genererà una domanda di formazione continua nettamente superiore all’offerta attualmente proposta dai Cantoni e dalle scuole di formazione professionale. Il capoverso 1bisdell’articolo 49 consentirà di ampliare l’offerta formativa del settore privato. Il maggior fabbisogno di formazione continua potrà essere coperto contemporaneamente dal settore privato e da quello pubblico, riducendo così l’onere finanziario dei Cantoni.