Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 43 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Procedura di risanamento per persone fisi-

che

l’assistenza dell’ufficio di esecuzione. Un altro Cantone388 ritiene opportuno precisare la competenza per territorio nel caso in cui manchi un domicilio stabile, ad esempio appli- cando l’articolo 48 LEF.

• Due partecipanti389 chiedono di precisare la qualifica fiscale della liberazione dal debito

residuo. Attualmente la legislazione fiscale prevede la possibilità di un condono d’imposta soltanto a condizioni restrittive, mentre non è chiaro come trattare dal punto di vista fiscale gli strumenti di risanamento previsti da altre leggi (con riferimento a DTF 142 II 197 su una rinuncia al credito).

• Secondo 1 partecipante390 la prassi del condono d’imposta a livello intercantonale va

sottoposta a una verifica approfondita ed eventualmente devono essere modificate la legge e la prassi.

• È stato chiesto di chiarire il rapporto con la procedura secondo l’articolo 64a della

legge federale del 18 marzo 1994391 sull’assicurazione malattie (LaMal). Nell’assicura- zione malattie non è previsto un ammortamento. In particolare va precisato come l’assicu- ratore malattie può continuare a far valere presso il Cantone il debito residuo alla fine della procedura di liberazione dal debito392.

• Quattro partecipanti393 sostengono che i debitori devono disporre di mezzi di impugna-

zione, in particolare per il piano di risanamento e la verifica dei passi per ottenere proventi e redditi.

• Due partecipanti394 chiedono un’integrazione dell’articolo 170 CP (Conseguimento frau-

dolento di un concordato giudiziale), affinché anche per la dissimulazione illecita di attivi nell’ambito della procedura di risanamento sia comminata una pena.

• Un partecipante395 auspica che sia previsto un obbligo di collaborare nella procedura

anche per il creditore, va però precisato che il creditore non ha alcun diritto di addossare al debitore le spese derivanti da tale obbligo.

• Secondo 1 partecipante396 soltanto metà delle eredità e donazioni che il debitore riceve

durante la procedura va distribuita ai creditori.

• Un partecipante397 ritiene che la revisione debba tenere meglio conto del gruppo target

degli adolescenti e dei giovani adulti e la procedura va adeguata meglio ad esso.

• Un partecipante398 è dell’avviso che il giudice debba poter abbreviare la procedura, se en-

tro due anni possono essere pagati tre quarti dei crediti ripresi nella graduatoria.

• Lo stesso partecipante399 ritiene che in singoli casi (p. es. lungo ricovero in ospedale) la

procedura debba poter essere prorogata una volta di tre mesi al massimo.

• Un altro partecipante400 osserva che al posto della procedura proposta occorre procedere

a una revisione della legge federale del 23 marzo 2001401 sul credito al consumo.

388ZH (pag. 4).

389TI (pag. 3 seg.); Duc Jean-Jacques/Bujard Jean-Philippe (pag. 8 seg.).

390Städtische Steuerkonferenz (pag. 10 seg.).

391RS 832.10

392curafutura (pag. 3).

393Caritas Jura (pag. 3), Caritas Vaud (pag. 6), GDS (pag. 4), UFS (pag. 5 seg.).

394ZH (pag. 14); KdSZ (pag. 7).

395FHNW Hochschule für Soziale Arbeit (pag. 3).

396FHNW Hochschule für Soziale Arbeit (pag. 4).

397jb (pag. 5 segg.).

398KdSZ (pag. 12).

399KdSZ (pag. 12).

400UNIL (pag. 13).

401 RS 221.214.1