Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 43 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Procedura di risanamento per persone fisi-
che
Alcuni Cantoni e altri partecipanti42 auspicano che siano previsti requisiti minimi per il com- missario, perché attualmente nella prassi ci sono spesso problemi (e casi di responsabilità dello Stato) a causa di commissari non qualificati. Due Cantoni43 menzionano come buon esempio il brevetto di commissario del Cantone di Lucerna (luzernische Sachwalterpatent).
Due partecipanti44 suggeriscono che sia chiarita la questione dell’indennità del commissario, affinché le procedure non falliscano a causa della mancata garanzia degli onorari. Auspicano che sia modificata di conseguenza l’ordinanza del 23 settembre 199645 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF). Un parteci- pante46 chiede che il principio dell’economia processuale sia inserito nel testo di legge, men- tre un altro partecipante47 auspica che gli onorari dei commissari non siano a carico del credi- tore.
Tre partecipanti48 chiedono che la moratoria di quattro mesi sia prolungata a sei: già ora la durata non è sufficiente né per l’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private né per la procedura concordataria e pertanto è necessario chiedere una proroga per quasi tutte le procedure. Un Cantone49 è dell’idea che prolungare la moratoria costituisca un vantaggio per il commissario e i giudici.
Un partecipante50 fa notare che manca un rimando all’articolo 293a LEF, affinché il giudice del concordato possa adottare d’ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore.
Capoverso 2: un Cantone51 ritiene che se la procedura concordataria semplificata fosse resa accessibile anche alle persone fisiche soggette all’esecuzione in via di fallimento, sarebbe necessaria una notifica pure all’ufficio del registro di commercio.
Capoverso 3: un Cantone52 reputa che, oltre all’avviso ai creditori, debbano essere informati espressamente anche i creditori conosciuti (in analogia all’art. 336a cpv. 3 lett. c AP-LEF).
Due partecipanti53 sostengono che la prevista pubblicazione della concessione della morato- ria con l’avviso ai creditori costituisce una deroga all’articolo 296 LEF e, in caso di ritardo, po- trebbe creare incertezza giuridica. Secondo 1 Cantone54 occorre impartire un termine breve al commissario, analogo a quello di cui all’articolo 334 capoverso 2 AP-LEF.
42 BS (pag. 2), NW (pag. 2); CREDITREFORM (pag. 6), Inkasso Suisse (pag. 7), Finanziamento al consumo Svizzera (pag. 8 seg.), SwissBanking (pag. 1).
43 BS (pag. 2), NW (pag. 2).
44 FR (pag. 1); Duc Jean-Jacques/Bujard Jean-Philippe (pag. 6).
45 RS 281.35
46 CSP (pag. 2).
47 SPA (pag. 4).
48 GR (pag. 2), ZH (pag. 6); CEFS (pag. 5).
49 GR (pag. 3).
50 SPA (pag. 3).
51 GR (pag. 2).
52 VD (pag. 2).
53 VD (pag. 2); SPA (pag. 4).
54 VD (pag. 2).