Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 43 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Procedura di risanamento per persone fisi-
che
Capoverso 4: due partecipanti55 propongono di dichiarare d’ufficio il fallimento in caso di in- successo della procedura. Nemmeno per i debitori non soggetti all’esecuzione in via di falli- mento è giustificato ricorrere al principio «first come, first served» del diritto esecutivo dopo che il debitore ha reso nota la propria insolvenza avviando la procedura concordataria.
Un Cantone56 auspica che anche la revoca della moratoria sia pubblicata e che la disposi- zione sia adeguata di conseguenza.
Tre partecipanti57 propongono di ridurre a quattro mesi il termine di cui al capoverso 4 in caso di proroga della moratoria di cui al capoverso 1.
Capoverso 5: per completare il rimando all’articolo 295c LEF, 2 Cantoni58 ritengono che l’ef- fetto sospensivo vada ritirato anche al ricorso contro la proroga della moratoria.
4.2.3 Effetti della moratoria. Preparativi del concordato (art. 335 AP-LEF)
Capoverso 1: un Cantone59 fa notare che ai creditori resta soltanto un dividendo nella proce- dura concordataria, se i contributi di mantenimento e d’assistenza in virtù del diritto di famiglia possono essere posti in esecuzione e se l’esecuzione è proseguita. Un altro Cantone60 so- stiene che nella versione francese non è chiaro che per i contributi di mantenimento e d’assi- stenza in virtù del diritto di famiglia la procedura esecutiva non può essere sospesa.
Un partecipante61 chiede di sostituire l’espressione «gage immobilier» con «gage» nella ver- sione francese di questo capoverso e all’articolo 297 capoverso 1 LEF e che l’esecuzione in via di realizzazione del pegno sia consentita anche per i crediti garantiti da pegno manuale.
Capoverso 2: per 1 Cantone62 non è chiaro come il giudice del concordato venga a cono- scenza di un’infrazione, né in particolare se il creditore abbia eventualmente diritto di presen- tare un’istanza. Due partecipanti63 accolgono espressamente il fatto che, a differenza della procedura concordataria ordinaria, una revoca della moratoria non comporta automatica- mente la dichiarazione del fallimento. Tre partecipanti64, invece, sostengono che, in caso di revoca della moratoria secondo il capoverso 2, sarebbe più logico dichiarare d’ufficio il falli- mento.
55 BS (pag. 2); ASM (pag. 3).
56 BS (pag. 2).
57 GR (pag. 2), ZH (pag. 6); CEFS (pag. 5).
58 BS (pag. 2), ZG (pag. 3).
59 LU (pag. 1).
60 VD (pag. 2).
61 Duc Jean-Jacques/Bujard Jean-Philippe (pag. 8).
62 LU (pag. 2).
63 Caritas Fribourg (pag. 2), Caritas Vaud (pag. 2).
64 BS (pag. 2), ZG (pag. 4); ASM (pag. 3).