Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 17 pagine
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Seconda tappa: Imputazione
L’imputazione alle unità operative è disciplinata nel capoverso 1, mentre quella spe- ciale relativa agli stabilimenti d’impresa nel capoverso 3. La ripartizione delle entrate lorde tra i Cantoni è regolamentata all’articolo 9.
Cpv. 1
Se un gruppo di imprese dispone di più unità operative, l’imposta integrativa svizzera viene imputata alle unità operative nazionali proporzionalmente alla loro correspon- sabilità al mancato raggiungimento del livello d’imposizione minima. Alle unità ope- rative che oltrepassano l’imposizione minima non viene imputata alcuna quota. La ripartizione alle unità operative avviene proporzionalmente in base all’imposizione ridotta. La base è costituita dalla chiusura contabile singola delle unità operative pre- disposta per il bilancio consolidato in base alle direttive dell’OCSE/G20 (senza «juri- sdictional blending»). Per il calcolo viene considerata anche la percentuale sui valori patrimoniali materiali e sui costi salariali (cosiddetto «carve-out» o deduzione sulla sostanza) secondo quanto previsto dalle prescrizioni modello. Pertanto alle unità ope- rative con una deduzione della sostanza inferiore viene imputata potenzialmente una quota più alta dell’imposta integrativa svizzera nonostante il livello d’imposizione cantonale superiore.
L’imputazione dell’imposta integrativa svizzera avviene come segue:
La base per l’imputazione dell’imposta integrativa svizzera alle unità operative è co- stituita dalle chiusure contabili singole delle unità operative che non raggiungono il livello d’imposizione minima. Da questi valori si ottiene un’«imposta integrativa con- tabile per unità operativa» per l’imputazione dell’imposta integrativa svizzera*. Ap- plicando questo rapporto all’ammontare dell’imposta integrativa svizzera, si ottiene la quota dell’imposta integrativa svizzera imputata alle unità operative.
Gli stabilimenti d’impresa di unità operative estere sono considerati come unità ope- rative: l’imputazione avviene pertanto secondo le regole appena illustrate.