Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 17 pagine

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che detengono la maggior parte dei loro valori patrimoniali materiali in Svizzera elu- dano l’imposta integrativa internazionale durante la fase transitoria trasferendo la sede in una Giurisdizione fiscale che non introduce le norme sull’imposizione minima.

Art. 7

Per il calcolo dell’imposta integrativa internazionale sono direttmente applicabili le prescrizioni modello del caso.

Art. 8

L’articolo 8 disciplina l’imputazione dell’imposta integrativa svizzera (cpv. 1) e dell’UTPR (cpv. 2) alle unità operative in Svizzera. L’imputazione stabilisce quale unità operativa deve farsi carico di quale quota derivante dall’imposta integrativa. Se un’unità operativa acquisisce un’imposta integrativa che non le è stata imputata, l’unità operativa alla quale viene imputata l’imposta è tenuta a rimborsarla. La rinun- cia a tale rimborso può dare adito, nel caso dell’unità operativa sgravata, a una presta- zione valutabile in denaro o un apporto occulto di capitale. L’imputazione alle unità operative costituisce la base per la ripartizione ai Cantoni delle entrate lorde derivanti dall’imposta integrativa (art. 9).

Secondo l’articolo 2.1.1 delle prescrizioni modello, l’IIR viene imputata in linea di principio alla società madre a capo di un gruppo di imprese in Svizzera. Può trattarsi della società madre capogruppo o di una società intermedia del gruppo di imprese.

L’imputazione risulta dall’articolo 197 numero 15 capoverso 2 lettere i e j Cost. In questa sede, essa viene precisata in relazione all’imposta integrativa svizzera e all’UTPR.

Di seguito è rappresentata graficamente l’imputazione alle unità operative sulla base di un gruppo di imprese.