Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 17 pagine
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Art. 10 (Modifica dell’ordinanza del 22 agosto 196712 sul computo di imposte alla fonte estere)
Le convenzioni svizzere per evitare le doppie imposizioni (CDI) prevedono per divi- dendi, interessi e redditi da licenze un computo di imposte alla fonte estere. Le impo- ste alla fonte estere non recuperabili nell’ambito di una CDI vengono computate alle imposte svizzere sul reddito e sull’utile. Il computo è possibile in genere fino a con- correnza dell’ammontare delle imposte svizzere che viene riscosso sui redditi corri- spondenti.
Il nuovo periodo inserito nell’articolo 8 capoverso 2 prevede che il calcolo di questo ammontare massimo per il computo di imposte alla fonte estere non tenga conto delle imposte integrative. Nel caso dell’imposta integrativa svizzera ciò avviene in un’ottica di accettazione della normativa svizzera a livello internazionale. Le imposte integra- tive internazionali vengono determinate sulla base degli utili di unità operative estere. Di conseguenza, quest’ultima non viene riscossa sui redditi in questione per i quali ha luogo il computo di imposte alla fonte estere.
4 Ripercussioni
Le ripercussioni concernenti l’ordinanza sono già state illustrate nell’ambito della di- sposizione transitoria. Si rimanda pertanto al numero 6 del messaggio relativo al de- creto federale.
L’applicazione dell’imposta integrativa svizzera a unità operative di gruppi di imprese già assoggettati a un’IIR nel Paese della società madre capogruppo con una soglia della cifra d’affari inferiore non comporta maggiori oneri per i gruppi di imprese in- teressati. L’ammontare dell’imposta corrisponde a quello dell’IIR, ma deve essere