Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 17 pagine

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Cpv. 2

Il capoverso 2 disciplina l’imputazione dell’UTPR alle unità operative in Svizzera. Questa imposta integrativa risulta da un’imposizione ridotta all’estero. L’imputazione avviene sulla base dei valori patrimoniali materiali e dei costi salariali, come previsto dalle prescrizioni modello per l’attribuzione di queste imposte integrative alle Giuri- sdizioni fiscali.

Cpv. 3

Il capoverso 3 disciplina l’imputazione dell’imposta integrativa a stabilimenti d’im- presa, immobili e imprese extracantonali (oggetti dell’imposta) di unità operative estere. Questi ultimi non sono considerati come unità operative ai sensi delle prescri- zioni modello. Per l’imputazione è necessaria una chiave di ripartizione semplificata perché gli stabilimenti d’impresa e gli immobili di unità operative svizzere non de- vono predisporre alcuna chiusura contabile singola secondo le direttive delle prescri- zioni modello. Il capoverso 3 si basa sull’articolo 197 numero 15 capoverso 4 Cost.

Per il gruppo di imprese si ottiene quanto segue con riferimento allo stabilimento d’impresa:

Per la delimitazione tra Cantone A e C viene applicata, secondo i principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione, una chiave di ripartizione di 70 per cento (Cantone A) e 30 per cento (Cantone C). Secondo il diritto fiscale sviz- zero il Cantone C dispone pertanto di un utile pari a 350. L’imposta svizzera sull’utile dovuta è di 63.

Questa chiave 70:30 viene applicata anche per la ripartizione dell’imposta integrativa svizzera tra i Cantoni A e C.

Da ciò si evince che allo stabilimento d’impresa viene imputata una quota dell’impo- sta integrativa svizzera nonostante un onere fiscale superiore al 15 per cento.

Nel caso dell’UTPR avviene un’analoga imputazione ai singoli oggetti dell’imposta.