Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 17 pagine

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Art. 2

Cpv. 1

Le prescrizioni modello dell’OCSE/G20 sono molto dettagliate e concrete in molti ambiti (per es. in merito alla base di calcolo). Se l’obiettivo è raggiungere la compa- tibilità della normativa svizzera a livello internazionale, in questi settori rimane poco margine decisionale. Il capoverso 1 fa uso della competenza che gli è conferita dall’ar- ticolo 197 numero 15 capoverso 4 secondo periodo Cost., secondo cui può dichiarare applicabili le prescrizioni modello. Si tratta di un rimando statico. Le prescrizioni mo- dello sono attuabili soltanto se sono compatibili con le disposizioni dell’ordinanza e con altre disposizioni della legislazione federale. In tal modo sarà possibile per il pros- simo futuro adottare una normativa opportuna e garantire il rispetto del principio di legalità. Il Consiglio federale verificherà la conformità alla normativa vigente di una nuova versione successiva delle prescrizioni modello e se necessario adeguerà l’ordi- nanza. Un rinvio dinamico, oltre a risultare problematico sotto il profilo del diritto costituzionale, non è previsto dalla disposizione transitoria della Costituzione fede- rale.

Con il rimando statico diretto le prescrizioni modello vengono trasposte nel diritto nazionale. Se le prescrizioni modello concernono l’imposta integrativa internazionale, devono essere applicate direttamente come tali. Se concernono l’imposta integrativa svizzera, devono essere applicate «per analogia», dal momento che le prescrizioni modello disciplinano soltanto l’esazione dell’imposta integrativa internazionale (cfr. al riguardo per es. il tenore dell’art. 5).

Le traduzioni ufficiali dell’OCSE/G20 in una delle lingue nazionali svizzere e in lin- gua inglese sono equivalenti (al momento le prescrizioni modello sono disponibili soltanto in inglese).

Cpv. 2

Per garantire che l’applicazione del diritto sia accettata a livello internazionale, le pre- scrizioni modello devono essere interpretate in particolare secondo il commentario e le relative normative (per es. l’«Implementation Framework»). Ciò rileva in modo particolare per l’imposta integrativa svizzera, per la quale l’ordinanza rimanda per analogia alle prescrizioni modello. Nella misura in cui il commentario o le normative vengono aggiornati, occorre verificare in via interpretativa quale versione è determi- nante.

Cpv. 3

Le prescrizioni modello riportano in 35 punti la nota «insert name of implementing jurisdiction». Per l’attuazione in Svizzera, le prescrizioni modello devono essere com- pletate in corrispondenza di questi punti con «Switzerland» o «Svizzera». Per esempio l’IIR è applicabile se la società madre capogruppo è residente in Svizzera (art. 2.1.1 delle prescrizioni modello).